Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22321 del 21/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22321 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22836-2012 proposto da:
RELLINI DANIELA RLLDNL58B65E975M, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE MANINI giusta
pòrocura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di PERUGIA;
– intimato avverso la sentenza n. 134/4/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, depositata il
29/06/2011;

Data pubblicazione: 21/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sentenza n. 134/04/11 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, riformando la
pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità di sei avvisi di accertamento ICI (anni di
imposta 2000-2005) emessi nei confronti della contribuente, in relazione ad un terreno
edificabile, per avere la stessa omesso la relativa dichiarazione e versato l’imposta in misura
inferiore a quanto dovuto.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto “fondato l’appello del Comune di Perugia che ha
attribuito al bene in oggetto ai fini ICI che, pur compreso nel P.R.G., mancava dei piani
attuativi, il valore minimo indicato per i singoli anni di imposta attribuiti dal Listino Prezzi
degli immobili redatto dalla C.C.LA.A. di Perugia; il che costituisce un ragionevole ed
obiettivo criterio di accertamento del valore ancorato a quello di un organo pubblico a ciò
deputato; per cui deve ritenersi arbitrario il valore ritenuto dalla CTP, risultato dalla riduzione
equitativa del 30% del valore accertato dal Comune, operato discrezionalmente ed
immotivatamente in violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92”.
Ricorre la contribuente con due motivi, mentre il Comune non risulta costituito.
Il primo motivo concerne la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92,
in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c., nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa
nell’attribuire valore sostanzialmente vincolante al Listino Prezzi elaborato con riferimento a
categorie astratte di immobili dal Comitato della Borsa Immobiliare presso la C.C.I.A. di
Perugia, omettendo di procedere alla valutazione individualizzata imposta dall’art. 5, comma 5,
D.Lgs. 504/92.
La censura appare infondata.
Se, da un lato, è certamente corretta la lettura che della disciplina offre la ricorrente, quanto alla
necessità di una valutazione in concreto del valore venale del bene immobile, dall’altro il
giudice territoriale non sembra aver rifiutato tale impostazione nel momento in cui sceglie di
privilegiare le stime di valore provenienti dall’Amministrazione in quanto esprimano un
“ragionevole ed obiettivo criterio di accertamento”. L’aver ritenuto, con valutazione di merito,
che la riduzione operata dalla Commissione Tributaria Provinciale fosse arbitraria lascia anzi
intendere che, in presenza di adeguati elementi, si sarebbe potuto procedere legittimamente in
questa direzione. Pertanto, ancorché sul punto la motivazione della sentenza gravata sia
estremamente lacunosa, questa non appare viziata sotto il profilo della violazione di legge.
Ric. 2012 n. 22836 sez. MT – ud. 25-09-2014
-2-

<< La Sig.ra Daniela Rellini ricorre contro il Comune di Perugia per la cassazione della Con il secondo motivo, riferito al difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ossia, come si evince dal contenuto della censura, all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio), la ricorrente si duole del fatto che la Commissione Regionale non abbia tenuto in considerazione la relazione estimativa del terreno redatta dal Geom. Camilloni, dal lei prodotta in sede di merito, le cui conclusioni sono state ritenute congrue dal Comitato della Borsa Immobiliare Umbra presso la C.C.I.A. di Perugia, con specifica attestazione pure prodotta in sede di merito. Il motivo - formulato nel rispetto del canone dell' autosufficienza, giacché la ricorrente, a pag. 29 del ricorso, ha sunteggiato il contenuto della relazione Camilloni, precisando altresì di averla prodotta in sede di merito come allegato 5 del proprio fascicolo nel giudizio di secondo grado, e a pag. 31 del ricorso ha indicato sinteticamente il contenuto dell'attestazione del Comitato della Borsa Immobiliare Umbra, precisando altresì di averla prodotta in sede di merito come allegato 6 del proprio fascicolo nel giudizio di secondo grado - appare fondato. Infatti, considerando che: • la perizia prodotta in giudizio esprime un valore venale del terreno inferiore rispetto a quello posto alla base dell'avviso di accertamento; • la perizia prodotta in giudizio è stata ritenuta congrua con attestazione proveniente dal medesimo organo che ha formato i dati sui quali l'accertamento emesso dal Comune si è fondato, essa non può che presentare, quale "fatto" il cui esame risulta (dalla lettura della sentenza gravata, che si limita a ritenere erronea la riduzione operata dal giudice di primo grado) omesso, carattere di decisività, soprattutto alla luce della circostanza per la quale la Commissione Regionale ha attribuito valore determinante al Listino Prezzi elaborato dallo stesso Comitato della Borsa Immobiliare presso la C.C.I.A. di Perugia che ha confermato la bontà della relazione peritale favorevole alla contribuente. Per tali ragione, si propone al Collegio il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale.» che la parte intimata non si è costituita; che la relazione è stata notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione; che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata. P.Q.M. Ric. 2012 n. 22836 sez. MT - ud. 25-09-2014 -3- cy La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, che regolerà anche le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 settembre 2014.

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