Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22321 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2269-2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CRISTINA PEROZZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 941/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha respinto il gravame del medesimo avverso la decisione di rigetto in primo grado delle domande intese a conseguire il riconoscimento delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 4, per omessa traduzione della decisione della Commissione territoriale e della sentenza della Corte d’Appello; 2) della violazione degli art. 112 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 11 e 17 e artt. 2 e 10 Cost., per difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria; 3) della violazione degli artt. 112 e 353 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 11 e 17 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile, posto che la doglianza relativa alla mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza d’appello, pur menzionata dopo la rubrica del primo motivo (pag. n. 3 ricorso), non è stata illustrata dal ricorrente e neppure riportata nella sintesi dei motivi, sicchè essa difetta di specificità per gli effetti preclusivi di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
3. Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, posto che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Inammissibile ancora risulta infine il terzo motivo, posto che il riferimento alla giovane età del ricorrente e alla situazione di instabilità politica del paese di provenienza costituiscono allegazioni generiche inidonee ad evidenziare, sotto il profilo della denunciata violazione di legge, l’errore in cui sarebbe incorso il decidente di merito nell’escludere, procedendo al giudizio comparativo tra la condizione del ricorrente nel paese di origine e quella nel paese di accoglienza, la sussistenza di una condizione di vulnerabilità sotto il profilo di una compromissione dei diritti umani fondamentali.
La doglianza ha perciò, in guisa di ciò, rilevanza meramente fattuale e postula una rinnovazione dell’apprezzamento di fatto condotto dal decidente del merito che esula, tuttavia, dal perimetro dell’odierno giudizio di legittimità.
Onde se ne giustifica perciò la rilevata inammissibilità.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020