Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22320 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto ai n. 9048 del R.G. anno 2009 proposto da:

A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza elettivamente

domiciliata in ROMA, via Lutezia 8 presso l’avv. Nucci Maurizio con

l’avv. Filice Brunello che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDICAL SPORT CENTER s.r.l.

– intimata –

avverso la sentenza n. 81 della Corte di Appello di Catanzaro

depositata il 7.2.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc.Generale Dott. CESQUI

Elisabetta che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 28.6.2006 la ASL (OMISSIS) di Cosenza propose opposizione alla ingiunzione emessa dal Presidente del Tribunale in favore della soc. Medical Sport Center ed i G.I., rilevando la esistenza di nullità della notificazione della citazione in opposizione, ne ordinò la rinnovazione. Provvedutosi all’incombente il Giudice Istruttore, sull’assunto che ad esso non fosse stata data esecuzione rituale, con ordinanza dispose la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 164 c.p.c., comma 2. La ASL, dal canto suo, sull’assunto che l’ordinanza contenesse dichiarazione di estinzione del processo e che fosse pertanto impugnabile ex art. 308 c.p.c. propose appello; si costituì la soc. Medical Sport Center rilevando la correttezza della ordinanza. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza 7.2.2009 ha dichiarato inammissibile l’appello. La Corte territoriale ha in motivazione affermato: che una ordinanza di estinzione adottata dal Tribunale in composizione monocratica ben poteva essere fatta segno ad appello; che l’astratta ammissibilità del gravame non lo rendeva nella specie praticabile; che infatti il Giudice non aveva affatto pronunziato l’estinzione ma solo ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, non potendosi ritenere che dalla previsione dell’art. 164 c.p.c., comma 2 discendesse la implicita comprensione, nell’ordine di cancellazione, della dichiarazione di estinzione del processo; che di contro, dopo la cancellazione ed ex art. 307 c.p.c., comma 1, ben era consentita la riassunzione del processo e quindi, eccepita la estinzione, la sua verificazione o, non eccepita, la continuazione del processo; che pertanto essendo impugnata non già una dichiarazione di estinzione ma un provvedimento di cancellazione, l’impugnazione stessa doveva dichiararsi inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 13.2.2009, la ASP ha proposto ricorso notificandolo il 10.4.2009. La soc. M.S.C., non ha opposto difese. Nel ricorso la ASP lamenta violazione degli artt. 164, 291 e 307 c.p.c. per avere la Corte ignorato che la disposta rinnovazione ex art. 291 c.p.c. comportava, in caso di inesecuzione, una ordinanza di cancellazione con estinzione immediata senza che fosse in alcun modo proponibile una ipotesi di riassunzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, pur concluso da quesito di diritto, deve essere rigettato per manifesta infondatezza. Il Collegio ritiene infatti di dare seguito all’indirizzo di questa Corte di cui a Cass. 10609 dei 2010 con la quale si è affermato dovere essere disattesa censura che si appuntava sulla preclusione che si sarebbe formata per mancata impugnazione dell’ordinanza di cancellazione, da considerarsi come sentenza in senso sostanziale, sull’assunto che l’effetto estintivo alla cancellazione immediatamente conseguirebbe. Si trascrivono pertanto le salienti condivise affermazioni di tale decisione. “E’ vero che, nella logica espressa dall’art. 291 c.p.c., comma 3, alla cancellazione della causa dal ruolo per inottemperanza al termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al contumace, l’effetto dell’estinzione del giudizio consegue automaticamente, ma la stessa norma dice che dalla cancellazione consegue che “il processo si estingue a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3” e tale rinvio significa, per un verso che la fattispecie estintiva di cui all’art. 291 c.p.c., comma 3, è ricondotta nell’ambito della norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3, ma nel contempo, implica la collocazione della stessa nell’ambito generale della disciplina dettata per l’estinzione per inattività delle parti sotto il profilo dinamico dall’art. 307 c.p.c., comma 4 e nella specie – trattandosi di processo cui non è applicabile la sostituzione operata dalla recente L. n. 69 del 2009 – sotto il tenore della norma anteriore ad essa, che recitava, com’è noto, che “l’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se innanzi a questo eccepita”.

Questa disciplina, scaturente dalle modifiche apportate nel testo degli artt. 291 e 307 c.p.c., dalla riforma di cui alla L. n. 581 del 1950, comporta che, allorquando il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., se è vero che il consolidamento della fattispecie estintiva è automatico, nel senso che diventa possibile rilevarne gli effetti, tale rilevazione non risulta proclamata dall’ordinanza di cancellazione dal ruolo (che si limita appunto a disporre la cancellazione), ma necessita di un’attività della parte interessata a che la vicenda estintiva sia dichiarata. Diverse sono le modalità con cui tale attività può estrinsecarsi. Essa può verificarsi anzitutto con un’iniziativa della parte interessata a far evidenziare l’estinzione in relazione al processo in cui si è verificata e che consiste nella riassunzione del processo allo scopo di ottenere – previa deduzione e, quindi, rilevazione dell’estinzione nell’atto di riassunzione e, dunque, proposizione dell’eccezione – la dichiarazione dell’estinzione (…);

ove non dedotta dall’interessato in via di eccezione, a norma dell’art. 307 cod. proc. civ., può essere richiesta in via di azione con atto riassuntivo del processo stesso, con la conseguenza di rimettere la causa nello stesso stato processuale in cui si trovava al momento del provvedimento (di interruzione, sospensione, cancellazione dal ruolo) che ne ha arrestato il normale iter procedimentale” (…). L’attività di rilevazione dell’estinzione in via di eccezione della parte interessata, allorquando, come nella fattispecie di cui all’art. 291 c.p.c., comma 3, la causa risulti cancellata dal ruolo oppure risulti in stato di quiescenza per essere stato fissato dal giudice o dalla legge un termine per la sua riassunzione, suppone, viceversa, che io stato di cancellazione dal ruolo o di quiescenza venga fatto cessare. Ciò può avvenire, innanzitutto, per effetto di un atto di riassunzione, ma meglio sarebbe dire di “ripresa” (atteso che nel primo caso la riassunzione non è consentita e nel secondo lo era ma ormai è preclusa) del processo, posto in essere dalla parte controinteressata, interessata cioè a che il processo prosegua nonostante la verificazione della fattispecie estintiva. L’eccezione, infatti, è necessariamente un’attività difensiva che si colloca contro la domanda altrui (…..).

L’attività di rilevazione dell’eccezione di estinzione del processo conseguita alla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 3, potrebbe, poi, in ipotesi – lo si osserva per completezza – avvenire anche a seguito della revoca dell’ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui il giudice che la emise sia stato sollecitato sempre dalla parte controinteressata all’estinzione e cui faccia luogo, evidentemente nel presupposto che non ricorressero le condizioni per la cancellazione dal ruolo:

l’ordinanza di cui all’art. 291 c.p.c., comma 3, infatti, non è detta inimpugnabile dalla norma e non è nemmeno soggetta ad una qualche mezzo di reclamo, onde, ai sensi dell’art. 177 c.p.c., deve ritenersi revocabile. Nell’ipotesi in cui abbia luogo la revoca e sia disposta la ripresa del processo, la parte interessata ad ottenere la declaratoria dell’estinzione potrebbe, previa rilevazione che effettivamente il processo si era estinto e che, pertanto, non vi erano i presupposti per la revoca, potrebbe appunto, all’udienza fissata per la ripresa del processo, sollecitare la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 308 c.p.c.. La proposizione dell’eccezione farebbe nascere il dovere del giudice di deciderla o immediatamente o in sede di chiusura del processo. Il ricorso della ASP di Cosenza muove dunque censura alla decisione della Corte di Appello, che si è attenuta al principio appena richiamato (e fatto proprio nella decisione 10609 del 2010), ed all’uopo invoca due precedenti (Cass. 10664 de 2002 e Cass. 157 del 1998): da essi l’appena richiamato arresto del 2010 prende criticamente le distanze disvelandone la insostenibilità o la non pertinenza. Al Collegio, che all’ultimo indirizzo citato intende dare continuità e che pienamente condivide le motivazioni critiche da tal sentenza formulate rispetto al precedente del 2002 (che a sua volta richiamava quello del 1998), non resta che rigettare il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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