Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22320 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9055-2014 proposto da:

P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO OJETTI, 401, presso lo studio dell’avvocato ANNA SCARPONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FONTANAROSA,

FRANCESCO SAVERIO LUBRETO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NAPOLI HOLDING S.R.L. (già NAPOLIPARK S.r.l.) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE CARRANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8346/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/01/2014 r.g.n. 7145/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito l’Avvocato FONTANAROSA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CARRANO PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13.1.14 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame di P.S. contro la sentenza 30.5.12 (del Tribunale della stessa sede), che ne aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli il (OMISSIS) da Napoli Holding S.r.l. (già NAPOLIPARK S.r.l.) per irregolarità commesse nell’espletare le mansioni di addetto alla cassa, da ultimo addetto al parcheggio del fossato del (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ricorre P.S. affidandosi ad un unico articolato motivo.

Napoli Holding S.r.l. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con unico articolato mezzo si denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza impugnata: non ha esaminato le modalità operative, il contesto lavorativo e il sistema di pagamento e dazione del resto che il ricorrente doveva seguire nell’esercizio delle proprie mansioni, nè ha ammesso la prova testimoniale chiesta sul punto, apoditticamente giudicandola superflua;

non ha considerato che agli inizi il ricorrente era stato inquadrato come ausiliario del traffico e non aveva ricevuto alcuna formazione prima di essere addetto a mansioni di cassa presso il parcheggio del fossato del (OMISSIS);

non ha valutato in concreto la reale gravità dell’infrazione contestata, in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, che ben si sarebbe potuta sostituire con una meramente conservativa anche alla luce del diverso atteggiamento tenuto dalla società nei confronti di altri dipendenti;

non ha neppure considerato che, negli oltre 7 anni in cui era stato alle dipendenze della società, il ricorrente non aveva mai ricevuto sanzioni disciplinari e che i fatti contestati non avevano arrecato alcun danno economico alla S.r.l. Napoli Holding;

non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie e l’assenza d’una indagine interna per accertare i fatti oggetto di causa, così come non ha riconosciuto la tardività e la genericità dell’addebito, contestato senza neppure specificare le norme violate e le sanzioni astrattamente applicabili;

non ha considerato che il filmato (realizzato da una troupe televisiva) su cui si era poi basato il licenziamento non poteva valere come mezzo di prova vuoi perchè non menzionato nella lettera di contestazione, vuoi perchè non acquisito in versione integrale (ma solo in un montaggio di riprese diverse) e sfornito di data;

non ha accolto la dedotta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, che vieta al datore di lavoro il controllo dell’attività dei propri dipendenti mediante impianti audiovisivi e similari e non ha considerato che il ricorrente non aveva mai dato assenso alla divulgazione della propria immagine;

ha, comunque, malamente interpretato le scene risultanti dal filmato suddetto.

2 – Il ricorso è inammissibile perchè non solo non formula le proprie censure con motivi distinti e con separata individuazione del relativo canale di accesso fra quelli tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c., ma affastella insieme e disordinatamente doglianze relative al governo delle risultanze istruttorie e pretese violazioni di norme di diritto non analiticamente indicate (e già ciò importa inammissibilità del mezzo medesimo: cfr., ex aliis, Cass. n. 635/15; Cass. n. 828/07), senza neppure confutare specificamente tutte le motivazioni esposte nella gravata pronuncia.

In realtà l’intero ricorso suggerisce una generale rivisitazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo, nel caso di specie applicabile ratione temporis, novellato dalla D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134) nè, a maggior ragione, ai sensi degli altri casi tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c..

La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello dì entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In tal modo il legislatore è tornato, pressochè alla lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico – fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci sì duole, ma deve indicare il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra – testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

Invece, il ricorso in oggetto – oltre a non rispondere ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle S.U. – invoca una generale rivisitazione nel merito di tutto il materiale probatorio, il che non è consentito innanzi a questa Corte Suprema.

3- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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