Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2232 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2232 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 23693-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GATTERMAYER IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL;

intimato

avverso la sentenza n. 297/2011 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 18/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.

Data pubblicazione: 30/01/2018

23693.2012
FATTI DI CAUSA
Con la decisione indicata in epigrafe la CTR della Toscana ha confermato la sentenza della CTP di Arezzo n. 23/03/2009, con la quale
era stato accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. Gattermayer Impianti

quidazione, con irrogazione di sanzioni, relativo all’accertamento del
credito vantato dal debitore esecutato Soil nei confronti della Società
pignorata Europa, nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi
intrapresa della predetta S.r.l. Gattermayer davanti al Tribunale di
Arezzo. In particolare, si è condivisa la tesi secondo cui, essendo il
credito vantato dalla società ricorrente soggetto ad IVA, in applicazione dell’art. 8, c. 1, della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986, l’atto
avrebbe dovuto essere sottoposto a tassa fissa.
Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Con il primo motivo l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), 40 e 37 del d.P.R. n. 131 del
1986 e della relativa Tariffa, nonché 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del
1986, sostenendo che — come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità – nelle ipotesi di accertamento dell’esistenza
o dell’ammontare di un credito pignorato, la sentenza che definisca il

e Costruzioni, ora S.r.l. Società Italiana Lavori, avverso l’avviso di li-

relativo giudizio è assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale, e che quindi la decisione impugnata sarebbe sotto tale
profilo erronea.
Con il secondo mezzo si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria, per essersi giustificata in maniera incongrua la tassabilità

Il ricorso è inammissibile.
Deve invero rilevarsi che, a fronte di una sentenza depositata in data
18 luglio 2011, il ricorso risulta notificato, presso lo studio del procuratore costituito, in data 22 novembre 2012, ben oltre il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.. Per il vero è stato prodotto un documento attestante un tentativo di notifica effettuato il 18 ottobre
2012, non andato a buon fine per “irreperibilità del destinatario”, evidentemente a causa del trasferimento dello studio di detto procuratore. Deve in proposito trovare applicazione il principio secondo cui la
notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio “a quo”, che abbia
avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente
trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento
personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere
del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l’elezione operata dalla parte presso lo studio del
procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del
procuratore, sicché costituisce onere del notificante l’effettuazione di
apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

dell’atto a tassa fissa.

Siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo essere svolta agevolmente l’attività di ricerca
posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione
del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa (Cass., 7 giugno 2017, n. 14083; Cass., 25 luglio 2007, n.

1010).
Non si provvede in merito alle spese, non avendo la parte intimata
svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 28 giugno 2017.
Il Presidente

12215; Cass., 15 febbraio 2006, n. 3308; Cass., 23 gennaio 2003, n.

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