Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2232 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2232 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 10780-2012 proposto da:
RAWAT GAJPAL SINGH RWTGPL86A10Z249R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 47, presso lo studio
dell’avvocato DI MAGGIO ANTONIA, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI ROMA;

– intimata avverso l’ordinanza R.G. 548/2011 del GIUDICE DI PACE di
ROMA del 15.10.2011, depositata il 26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO

Data pubblicazione: 03/02/2014

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso
proposto dal sig. Rawat Gajpal Singh, di nazionalità indiana, avverso il
decreto di espulsione 4 febbraio 2011 emesso nei suoi confronti dal

luglio 1998, n. 286 per aver fatto ingresso in Italia senza aver
presentato la dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. cit. e senza aver
richiesto il permesso di soggiorno. Ha infatti osservato che la carta
d’identità rilasciata dal Ministero degli Esteri al ricorrente quale figlio
di un impiegato dell’ambasciata indiana a Roma, equipollente del
permesso di soggiorno, aveva perso validità dal 31 luglio 2010, sicché
egli era privo di titolo di soggiorno alla data dell’espulsione.
Il sig. Rawat ha proposto ricorso per cassazione con due motivi
di censura.
L’autorità intimata non ha svolto difese.
2. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di
legge, la decisione del Giudice di pace viene censurata per essere stata
confermata la validità del decreto di espulsione per un motivo diverso
da quello indicato nel decreto stesso.
2.1. — Il motivo è fondato.
Il giudice del ricorso avverso il decreto di espulsione dello
straniero, ove accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata, deve
annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base
dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non
contestata dal prefetto (Cass. 24271/2008, 9499/2002). A tale regola
non si conforma il provvedimento qui impugnato, con il quale il
Giudice di pace ha appunto ritenuto di confermare la validità
dell’espulsione del ricorrente per l’attuale difetto di permesso di
Ric. 2012 n. 10780 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

Prefetto della stessa città ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b), d.lgs. 25

soggiorno, mentre il decreto del Prefetto era fondato sulla diversa
ragione — implicitamente esclusa dallo stesso Giudice di pace nel far
riferimento al titolo di soggiorno in precedenza posseduto
dall’interessato — dell’omissione della dichiarazione di soggiorno e della
richiesta del permesso di soggiorno.>>;

notificata ai difensori delle parti costituite, i quali non hanno
presentato conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di chi
sopra, da rettificare, tuttavia, nella parte in cui afferma che i motivi di
ricorso sono due, i medesimi essendo invece tre;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti al merito,
restano assorbiti nell’accoglimento della censura di extrapefizione;
che il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio
al giudice indicato i dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primo motivo di ricorso, cassa il
provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese al Giudice di
pace di Roma in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre
2013

che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e

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