Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2232 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1936-2009 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

19, presso lo studio dell’avvocato GIOVAGNOLA SIMONA (Studio

Strippoli), rappresentata e difesa dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE ROSSI & SERAFINI SRL (già s.n.c.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1663/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6/12/07, depositata il 14/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G in persona Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1663/2 007, depositata il 14 dicembre 2007, la Corte di appello di Firenze – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Montepulciano – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da M.F. contro la s.r.l. Impresa Edile Rossi & Serafini, per avere questa abusivamente occupato con il transito di mezzi e il deposito di materiali parte di un terreno di sua proprietà.

La sentenza ha riconosciuto l’esistenza dell’illecito, ma ha ritenuto non dimostrata l’esistenza e l’entità dei danni.

2.- Con atto notificato il 14 gennaio 2009 la M. propone ricorso per cassazione articolato in tre censure.

L’intimata non ha depositato difese.

3.- La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello:

a) escluso che nella specie, essendosi trattato di occupazione parziale, il danno si possa considerare in re ipsa, contraddicendo così il costante insegnamento di questa Corte;

b) posto conseguentemente a suo carico l’onere della prova dell’esistenza del danno, anzichè a carico della controparte l’onere di provare che il fatto non le ha arrecato alcun danno;

c) tratto argomento per la decisione dal fatto che non è stata dimostrata la destinazione agricola del terreno, dovendosi invece la destinazione ritenere irrilevante in ordine all’esistenza del danno e idonea ad incidere solo sulla sua entità.

4.- Il ricorso è manifestamente infondato.

Giustamente rileva la sentenza impugnata che la giurisprudenza in tema di occupazione abusiva di un immobile ritiene che il danno si possa considerare in re ipsa nei casi in cui il proprietario abbia perso la disponibilità dell’immobile e la possibilità di utilizzarlo o di trame profitto (cfr. Cass. civ, Sez. 1^, 29 ottobre 2008 n. 25978, con riferimento alla perdita della disponibilità di un’azienda; Cass. civ. Sez. 3^, 8 maggio 2006 n. 10498, con riguardo all’occupazione abusiva di un appartamento), anche se solo in parte (Cass. civ. Sez. 3^, 18 gennaio 2006 n. 827).

Nella specie, per contro, la parziale occupazione del terreno da parte dell’impresa Rossi non ha privato la proprietaria della possibilità di transitarvi o di utilizzarlo a sua volta. Essa avrebbe dovuto dimostrare, quindi, di avere subito un danno, indicando quali limitazioni abbia subito nel suo godimento, per quale causa e per quale importo (cfr., per un caso analogo, Cass. civ. Sez. 3^, 11 gennaio 2005 n. 378).

Il rilievo attinente alla destinazione dell’immobile risulta assorbito.

3.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella memoria non consentono di disattendere, non avendo la ricorrente dimostrato di avere sottoposto al giudice di appello la prova di aver dovuto concretamente utilizzare la parte di terreno abusivamente occupata.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

3. Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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