Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22319 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22319
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FRANCO s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, via Confida 20
presso l’avv. Battaglia Monica che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso unitamente all’avv. D’Arpa Danilo;
– ricorrente –
contro
Comune di LECCE e L.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6914 del Giudice di Pace di Lecce depositata
il 27.08.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udita, per la ricorrente, l’avv. Monica Battaglia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Cesqui Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14.2.2007 L.A. conveniva innanzi al GdP di Lecce il Comune per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti alla vettura di sua proprietà per effetto di una carenza di manutenzione della sede stradale. Il Comune chiese ed ottenne la chiamata della soc. Franco, responsabile della manutenzione nel tratto viario in discorso, ma la società non si costituì. Il Giudice di Pace con sentenza 27.8.2008 pronunziata ai sensi dell’art. 113 c.p.c. condannò la soc. FRANCO a pagare all’attore a somma di Euro 597, oltre accessori e spese. Per la cassazione di tale sentenza – notificata il 17.12.2008 – la soc. FRANCO ha proposto ricorso notificato il 29.1.2009 al L. ed al Comune, che non hanno svolto difese. Nel ricorso la soc. FRANCO lamenta la nullità della sentenza essendosi il procedimento svolto nella indebita contumacia di essa società, alla quale la citazione era stata notificata in violazione del termine a comparire e pari a 45 giorni liberi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile posto che la sentenza emessa dal GdP e pronunziata secondo equità, in un procedimento aperto dopo il 2.3.2006 e concluso con sentenza 27.8.2008, doveva essere gravata di appello e non impugnata per cassazione. In tal senso S.U. n. 27339 del 2008 (cui adde Cass. nn. 8370 del 2009 e 4282 del 2011) alla cui stregua devesi affermare che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, segnatamente, dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. La stessa pronunzia ha anche soggiunto essere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come novellato, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli appena richiamati, tal dubbio fondandosi su un erroneo presupposto posto che tali motivi devono ritenersi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente loro devoluzione alla generale cognizione impugnatoria del giudice di appello.
Devesi, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011