Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22319 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18941-2016 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA

207, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BACCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EGIDIO ROGATI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 714/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che A.F., con ricorso affidato a tre motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 27 maggio 2015, che – per quanto ancora rileva in questa sede -, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, e in accoglimento del gravame interposto dalla Milano Assicurazioni S.p.A., condannava quest’ultima società al pagamento, a titolo risarcitorio, della minor somma di Euro 24.366,88, oltre accessori;

che la Corte territoriale, infatti, rigettava la domanda di risarcimento danni “indiretti” proposta dall’ A. in conseguenza della “asserita impossibilità… di utilizzare l’immobile danneggiato” (a seguito di allagamento) e “alla necessità di trasferirsi in un altro appartamento che non aveva più potuto vendere e per il quale aveva dovuto restituire la caparra”, ritenendo non provato l’effettivo utilizzo, da parte dello stesso A., dell’immobile promesso in vendita;

che l’intimata Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e art. 116 c.c., comma 1, per non aver la Corte territoriale effettivamente risarcito il danno “indiretto” subito dall’attore, in conseguenza del ritardo della compagnia di assicurazioni “per l’acclarata cattiva gestione della pratica” per l’indennizzo relativo ai danni subiti dall’immobile di dimora, ossia per un inadempimento contrattuale prescindente dalla restituzione della caparra versata per il preliminare di compravendita dell’altro appartamento di proprietà di esso A.;

a1) il motivo (là dove non inammissibile: per prospettazione della domanda risarcitoria, originariamente proposta, in parte diversa da quella ritenuta dal giudice di appello e, peraltro, conformemente indicata dallo stesso ricorrente a p. 4 del ricorso) è manifestamente infondato, giacchè l’assunto su cui si impernia la censura – ossia il danno costituito dall’inadempimento contrattuale da ritardo imputabile alla compagnia di assicurazione – cozza con la nozione di danno risarcibile fornita dall’art. 1223 c.c., che attiene alla perdita subita e, dunque, al danno-conseguenza (nella specie, quello derivato dalla condotta di inadempimento);

– dunque, la Corte di appello, nel ritenere (proprio in base all’acclarato presupposto del ritardo dell’assicuratore nel periziare, l’immobile danneggiato) necessaria la prova (non fornita dall’ A.) dell’effettivo utilizzo dell’immobile promesso in vendita (così da determinare la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra), ha correttamente applicato l’art. 1223 c.c., in funzione dell’indagine (conclusasi con esito negativo) sul danno effettivamente patito dall’attore;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione e comunque la “mancata applicazione” dell’art. 1226 c.c., per non aver la Corte territoriale provveduto alla liquidazione del danno da inadempimento contrattuale della compagnia di assicurazioni in via equitativa;

b.1) il motivo è manifestamente infondato, giacchè la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (tra le tante, Cass. n. 4534/2017), che la Corte territoriale ha escluso esser stato raggiunto, per difetto prova che avrebbe dovuto fornire l’ A.;

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa e comunque insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto decisivo del giudizio”, per aver la Corte territoriale motivato in modo perplesso ed incomprensibile, senza tener conto “dell’acclarato ritardo posto in essere dalla compagnia di assicurazione”;

c.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile:

– è manifestamente infondato là dove deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, giacchè la motivazione adottata dal giudice di appello (cfr. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata) è ben lungi dal palesarsi incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria (estrinsecandosi, invece, in argomentazioni chiare ed esaustive);

– è inammissibile là dove indugia su doglianze che prospettano insufficienze o illogicità motivazionali, non più veicolabili ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza peraltro censurare l’omesso esame di un fatto storico “decisivo”, che non è (ai fini del risarcimento del danno, come innanzi evidenziato) quello del “ritardo” della compagnia (che, in ogni caso, la Corte territoriale ha espressamente considerato: cfr. la tempistica indicata a p. 8 della sentenza);

che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che, in assenza di attività difensiva da parte della società intimata, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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