Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22319 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. I, 05/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5686/2014 proposto da:

B.V. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 63,

presso lo studio dell’avvocato Foti Giovanni, rappresentata e difesa

dall’avvocato Starvaggi Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.T., R.G., nella qualità di eredi

di R.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cola

di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’avvocato Marchetti Alberto,

rappresentati e difesi dall’avvocato Tigano Aldo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di

Messina in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Rubicone n. 42,

presso lo studio dell’avvocato Rotili Carlo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Piazza Nicola, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.G., nella qualità di erede di R.L.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180, presso

lo studio dell’avvocato Marchetti Alberto, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tigano Aldo, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

R.M.T., nella qualità di erede di

R.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180,

presso lo studio dell’avvocato Marchetti Alberto, rappresentata e

difesa dall’avvocato Tigano Aldo, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Asi della Provincia di Messina;

– intimata –

avverso la sentenza n. 158/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.L. proprietario di un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) interessato da una procedura d’esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell’agglomerato (OMISSIS), premesso che a seguito di dichiarazione di pubblica utilità da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina (di seguito ASI) le aree erano state oggetto di occupazione d’urgenza (provvedimento sindacale del 30/11/1990 annullato dal TAR) ad opera della società B.V. spa quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese in qualità di concessionaria dell’opera pubblica per convenzione dell’1/3/1989; che l’opera pubblica era stata realizzata con irreversibile trasformazione del terreno e pertanto vantava il diritto al risarcimento del danno subito per la perdita e l’occupazione temporanea illegittima oltre interessi e rivalutazione, convenne in giudizio il Consorzio ASI e la società B.V. spa davanti al Tribunale di Messina.

Si costituì il Consorzio ASI e la società B.V. spa eccependo entrambi la propria carenza di legittimazione passiva.

Il Consorzio svolgeva anche domanda di garanzia nei confronti dell’ATS. Nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il Tribunale di Messina con sentenza in data 18/2/2004, condannò in solido entrambe le convenute al pagamento del richiesto risarcimento da occupazione usurpativa di area edificabile.

Avverso la sentenza del Tribunale di Messina proposero separatamente appello la B.V. spa ed il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, nonchè appello incidentale R.M.T. e R.G., eredi di R.L. davanti alla Corte di Appello di Messina.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina di rigetto delle impugnazioni principali e parziale accoglimento di quella incidentale, B.V. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Consorzio ASI spa resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. R.M.T. e R.G., eredi di R.L., resistono con controricorso e memoria. B.V. spa ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente B.V. spa censura la sentenza della Corte di Appello di Messina per non aver dichiarato la carenza di legittimazione della B.V. spa in proprio e nella sua qualità di capogruppo ATI e per non aver ritenuto che unico legittimato passivo alla domanda e beneficiario dell’espropriazione fosse il consorzio ASI anche ai sensi dell’art. 113 della legge finanziaria della Regione Sicilia del 2010.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge per aver riconosciuto edificabile l’area sulla base di una erronea CTU espletata che non ha tenuto conto che l’area ricadeva in zona “E” nonchè dei vincoli di inedificabilità imposti alle zone di rispetto stradali.

Con il primo motivo di ricorso incidentale l’ASI denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 42, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto

la Corte di Appello ha ritenuto legittimato passivo alla domanda anche il Consorzio ASI mentre unica legittimata passiva era solo la

società capogruppo ATI, cioè la B.V. spa in virtù del rapporto contrattuale di concessione tra quest’ultima ed il Consorzio ai sensi della legge regionale sopra indicata.

Il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale devono essere trattati congiuntamente in quanto relativi ad identica questione ed ambedue devono essere respinti. Deve infatti essere confermata la sentenza impugnata secondo la quale, trattandosi di occupazione illegittima, risponde dell’illecito sia il Consorzio quale ente espropriante concedente e beneficiario in quanto ha omesso di vigilare sull’operato della delegata impresa appaltatrice ed ancor prima ha omesso di verificare la correttezza dei provvedimenti iniziali della procedura espropriativa, sia l’Impresa capogruppo ATI quale autrice materiale dell’illecita occupazione. A tal riguardo Sez. 2 Sentenza n. 815 del 15/01/2019 “Nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all’ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinchè provveda, per suo conto, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa dell’esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest’ultimo, in assenza di un’espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri. D’altra parte nuova ed assiomatica è la prospettazione del Consorzio secondo cui si verte in caso di cessione traslativa della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, ex art. 42.

Devono quindi essere rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale.

Il secondo motivo di ricorso principale è ugualmente infondato. A parte la genericità della formulazione del motivo in cui non vengono indicate le norme violate ma si lamenta solo l’erroneità della CTU per aver riconosciuto edificabile l’area senza tener conto che ricadeva in zona “E” nonchè dei vincoli di inedificabilità imposti alle zone di rispetto stradali, occorre chiarire che non è censurabile l’accertamento di merito operato dal giudice di appello sulla base della CTU in quanto congruamente motivato ed immune da vizi, anche in riferimento agli interessi legali, che correttamente decorrono dalla data dell’illecito. Risulta dalla sentenza impugnata che l’area era urbanisticamente inclusa in zona D2 (non E) e che secondo il criterio di stima sintetico-comparativo applicabile sia ai beni edificabili che a quelli inedificabili, il giudice di merito ha valutato le caratteristiche specifiche del bene espropriato e dei beni assunti a termine di paragone (quattro atti pubblici e quattro sentenze relative a terreni assimilabili al terreno R. per estensione, posizione, collegamenti con reti viarie, esistenza di infrastrutture, ecc.) con accertamento di fatto insindacabile e congruamente motivato, non adeguatamente censurato dal ricorrente, il quale ha impropriamente invocato in questa sede una diversa valutazione delle risultanze probatorie e, in sostanza, ha criticato la sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base della decisione, ipotesi integrante un vizio motivazionale ormai estraneo all’ambito applicativo dell’art. 360, n. 5 citato.

Col secondo e terzo motivo di ricorso incidentale il Consorzio ASI lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inerente al valore dell’area ed errata applicazione dei criteri di stima e valutazione degli immobili, in quanto il giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali è pervenuto alla valutazione del valore del terreno ed avrebbe errato nell’applicare i criteri i stima e valutazione degli immobili secondo la CTU espletata.

Altrettanto infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale in quanto contengono censure che non sono mai risultate proposte nel corso del giudizio di merito, riguardanti il valore dell’area ed i criteri di valutazione degli immobili, e che involgendo accertamenti di fatto, sono inammissibili in questa sede di legittimità.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, il Consorzio ASI lamenta nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione dell’art. 2055 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in quanto il giudice di appello non si è pronunciato sulla domanda di garanzia avanzata dal Consorzio ASI nei confronti della società B.V. spa in forza dell’art. 12 della convenzione.

Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti, contrariamente a quanto lamentato, la sentenza censurata si è pronunciata ampiamente in ordine alla domanda di garanzia avanzata da ASI nei confronti della società B.V. spa ed ha ritenuto, interpretando la clausola con accertamento insindacabile e condivisibile, che l’art. 12 della convenzione stipulata tra ASI e Impresa Bendetto Versaci spa non si estende agli atti illeciti posti in essere dalle parti e pertanto non include l’occupazione illecita del terreno.

Al rigetto del ricorso principale ed incidentale consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti da distrarsi a favore dell’Avvocato che si dichiara antistatario.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna in solido la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento delle spese di giudizio a favore dei controricorrenti che si liquidano in Euro 10,200,00 complessivamente da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale ed incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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