Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22318 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 8662 del R.G. anno 2009 proposto da:

Carrozzeria Europa 80 s.n.c. elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Mazzini 27 presso l’avv. Nicolais Lucio con l’avv. Ballestrero

Lorenzo del Foro di Livorno che la rappresentano e difendono giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HIGH Technology 2 s.n.c. di Avoni G.&D. in liquidazione,

elett.te

dom.ta in Roma via Baldo degli Ubaldi 62 presso l’avvocato Gallicani

Simona Rinaldi con l’avv. Pighi Maurizio del Foro di Modena che la

rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

Fallimento soc. METRO a r.l. – s.p.a. SABAH;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1812 della Corte di Appello di Firenze

depositata il 15.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 6.07.2011 dal

Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’avv. Lucio Nicolais che ha chiesto

accogliersi il ricorso ed udito, per il controricorrente, l’avv.

Pighi Maurizio che ha chiesto la reiezione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cesqui Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità od il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 16.3.1994 la Carrozzeria Europa 80 snc convenne innanzi al Tribunale di Livorno la soc. Metro Italia per risarcimento danni da cattiva esecuzione di opera appaltata (pavimentazione) e vennero chiamate in garanzia la soc. SABAH, fornitrice, e la soc. High Technology, quale esecutrice dei lavori. Istruita la causa nella contumacia della chiamata High Technology, la causa stessa venne interrotta per decesso del procuratore della convenuta Metro Italia e quindi riassunta. Nuovamente interrotta per fallimento della convenuta e riassunta anche nei confronti di High Technology, la causa pervenne alla decisione del Tribunale che, con sentenza 15.3.2004, condannò Metro Italia ed High Technology in solido a pagare alla attrice Euro 23.911 oltre accessori, attribuendo il danno tanto alla fornitrice del materiale quanto alla esecutrice della pavimentazione. La sentenza venne appellata da High Technology 2 e ne contraddittorio della sola Carrozzeria Europa 80 snc. la Corte di Firenze, con sentenza 15.12.2008, rilevata la fondatezza del gravame afferente la mancata notificazione dell’atto con il quale era stata chiamata in causa High Technology, ha dichiarato la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado – non essendo idonei a sanare la nullità i pur notificati atti di riassunzione – stante la inesistenza di alcuna prova della originaria citazione ed ha pertanto negato alcuna remissione ex art. 354 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza Carrozzeria Europa 80 snc ha proposto ricorso il 16.04.2009, resistito da controricorso 7.5.2009 della High Technology (che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso). Nel ricorso si lamenta l’eccessivo rilievo dato dalla Corte al mancato rinvenimento dell’originale della citazione per chiamata in causa se pur, nel verbale del 23.1.1997, della sua produzione si era dato atto (sì che l’atto non poteva ritenersi inesistente) e se pur gli atti di riassunzione erano stati regolarmente notificati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, che pone doglianze di errata applicazione delle norme processuali sulla integrità del contraddicono, deve essere, come eccepito dalla controricorrente, dichiarato inammissibile per totale assenza nell’atto de requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 15.12.2008 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010 e n. 774 del 2011): Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a versare alla contro ricorrente per spese di giudizio Euro 2.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA