Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22318 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21542-2015 proposto da:

S.F., F.F.M., quest’ultima anche in

qualità di legale rappresentante della CAM HOSPITAL SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE BRUNO;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – SGA SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1826/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.F. e F.F.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Cam Hospital s.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione contro la Società per la Gestione di Attività SGA s.p.a., avverso la sentenza del 16 dicembre 2014, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello da essi proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Paola, che aveva rigettato la loro opposizione all’esecuzione promossa dall’intimata.

2. I ricorrenti non provvedevano ad iscrivere a ruolo il ricorso, notificato il 16 giugno 2015, mediante il relativo deposito, ma, con istanza di rimessione in termini per l’adempimento, rivolta al Presidente della Corte oltre il termine per il detto deposito, adducevano di non aver potuto ad esso provvedere, in quanto soltanto in data 9 luglio la cancelleria della Corte calabra aveva attestato che non risultava reperibile il fascicolo d’ufficio e non era possibile il ritiro dei fascicoli di parte e l’estrazione di copia degli atti.

Viceversa, veniva depositato controricorso dall’intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non v’è stato deposito di memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore di dichiarare improcedibile il ricorso, non essendo accoglibile l’istanza di rimessione in termini, in quanto i ricorrenti, nella pretesa situazione di impossibilità di depositare i fascicoli di parte del giudizio di appello e le copie degli atti del fascicolo d’ufficio necessarie per fondare il ricorso, avrebbero dovuto procedere al deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., accompagnandolo con la richiesta ai sensi dell’ultimo comma della stessa norma e con istanza di essere rimessi in termine per il deposito dei fascicoli e degli atti.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromilacento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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