Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22318 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 102-2019 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA 2 già AUSL ROMA C, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO MEDA 35, presso la sede dell’AVVOCATIRA dell’Azienda

medesima, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CRISTINA

TANDOI, GABRIELLA MAZZOLI, BARBARA BENTIVOGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3231/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSL Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nell’aprile 2010 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. 1261, per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata spedita il 3.6.2010 fosse stata ricevuta dall’ente destinatario il giorno 11.6.2010, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso. Memoria della ricorrente ex art. 380-bis- c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

3. Occorre invero ricordare che, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, “in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorchè l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l’invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell’agente postale riportate dall’avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli “invii multipli ad unico destinatario” e la data di effettuazione dell’adempimento apposta con timbro a secco)” (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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