Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22317 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33571-2018 proposto da:

(OMISSIS) SAS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CRISTALLINO;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI 2 NORD, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA BATTISTA BUONAVOGLIA, rappresentata e difesa

dagli avvocati AMALIA CARRARA, AUGUSTO CHIOSI, GUGLIELMO ARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3533/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l'(OMISSIS) impugna l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello dell’ASL NA 2 Nord, ha ritenuto applicabile sulle prestazioni specialistiche erogate in regime di accreditamento per l’anno 2010, lo sconto tariffario previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), e ne reclama la cassazione sul rilievo, tra l’altro, che la disciplina in questione si applica alle prestazioni effettuate nel triennio 2007-2009, onde ne sono escluse le prestazioni dell’anno 2010.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso. Memoria del ricorrente ex art. 380-big- c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza assorbe gli altri motivi di ricorso.

3. Questa Corte, esaminando ex officio la questione dei limiti temporali di applicazione della predetta disciplina, a margine di una vicenda avente ad oggetto la remunerazione di prestazioni erogate nel 2010, ha affermato che “in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009”, con conseguente esclusione della sua applicabilità all’anno 2010 (Cass., Sez. III, 4/05/2018, n. 10852).

Nè si rivela in contrario pertinente il richiamo a Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13367, che non interloquisce sulla questione oggetto qui di discussione.

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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