Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22317 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2018, (ud. 27/03/2018, dep. 13/09/2018), n.22317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17467-2017 R.G. proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano, n.

29, presso lo studio dell’avvocato Pietro Morrone, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina, n. 42, presso lo

studio dell’avvocato Gaetano Caprino, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Savona, depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

presente regolamento.

Fatto

RITENUTO

F.F. ha proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Savona, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Banca Regionale Europea s.p.a., in quanto fideiussore dell’obbligata principale F.A.. Ha eccepito, fra l’altro, in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona per essere competente il Tribunale di Genova, quale foro convenzionalmente stabilito fra le parti.

Costituito il contraddittorio, il Tribunale di Savona, con ordinanza del 1 giugno 2017, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la clausola di cui all’articolo 17 del contratto di fideiussione non determinava un foro di competenza esclusiva e, per altro verso, che la domanda nei confronti del garante era legata da rapporto di accessorietà rispetto a quella nei confronti dell’obbligata principale ed era quindi soggetta alle regole previste dagli artt. 31 e 33 c.p.c.. Poichè F.A. è residente nel comune di (OMISSIS), correttamente il provvedimento monitorio era stato richiesto in quella sede.

Avverso tale provvedimento F.F. ha proposto ricorso per regolamento di competenza basato su un unico motivo, illustrato da successive memorie. La UBI Banca s.p.a., avente causa dall’originaria creditrice, ha depositato memorie difensive.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come riportate in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicchè la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014, Rv. 633035; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018, Rv. 647575).

In ricorrente, pur dando atto di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, non fornisce alcun elemento da cui possa inequivocabilmente desumersi il carattere esclusivo del foro indicato dalla clausola contenuta nel contratto di garanzia. Nè cambia i termini della questione la circostanza – cui, incomprensibilmente, il ricorrente sembra conferire particolare importanza – che fra la Banca e il fideiussore vennero stipulate nel tempo due distinte polizze. Le stesse contengono comunque un’identica clausola, la quale non presenta affatto i caratteri necessari a conferire carattere esclusivo al foro ivi indicato; e la mera “duplicazione” della clausola certamente non rafforza il valore della stessa, rendendola, in presenza di una formulazione testuale assolutamente generica, identificativa di un foro di competenza esclusiva.

Parimenti inconducente è il riferimento al carattere “autonomo” della garanzia prestata dal F., che non fa venir meno la connessione processuale fra la posizione dell’obbligata principale e quella del fideiussore. La qualifica di “garanzia autonoma” attiene al regime delle eccezioni opponibili al creditore, ma non scioglie il necessario rapporto di accessorietà del contratto di garanzia rispetto all’obbligazione garantita. Pertanto, poichè la debitrice garantita F.A. è residente a (OMISSIS) (circostanza non contestata), correttamente il decreto ingiuntivo è stato richiesto al Tribunale del luogo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Savona, innanzi al quale proseguirà il giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del merito.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Savona. Spese rimesse al merito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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