Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22317 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16386-2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIAFARDINI ANTONINO (AMMESSO P.S.S. 21/5/19

ORD. AVV. L’AQUILA);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALIE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, PUBBLICO

MINISTERO presso il TRIBUNALE DELL’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2245/2017 della CORTE D’APPELLO) di L’AQUILA,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte;

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza depositata il 7/12/2017, comunicata via pec in pari data, la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da I.E., cittadino della Nigeria, con ricorso depositato il 24/4/2017 e notificato il 15/5/2017, avverso l’ordinanza di quella stessa città del 27/10/2016, comunicata il 5/4/2017, senza il rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto, avuto riguardo all’orientamento del S.C. relativo alla forma introduttiva dell’atto d’appello a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 150 del 2011, art. 19, dal D.L. n. 142 del 201, art. 27 (vedi le pronunce Cass. 17420/2017 e successive conformi).

Ha proposto ricorso per cassazione I.E., sulla base di due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato con il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27.

Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, sollecitata dalla Prima sezione civile. Con tale arresto, infatti, le Sez. U. hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overruling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che esaminerà la controversia alla stregua di quanto sopra rilevato, e provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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