Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22317 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28532-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO VILLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2571/2016 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, SEZ.

DIST. di LECCE, depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2571/24/16 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato a L.G.G. l’agevolazione concessa al momento della registrazione di un atto pubblico per l’acquisto di un immobile ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5, aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, n. 567/2011, che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il procedimento riguarda le imposte di registro, catastali ed ipotecarie relative all’acquisto di una casa di civile abitazione, sita nel centro storico di Lecce da parte di L.G.G., che aveva inteso usufruire dell’agevolazione prevista dalla L. n. 457 del 1978 per il recupero dell’immobile. L’Ufficio disconosceva la spettanza dell’agevolazione per zona di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, perché l’immobile, seppure sito nel centro storico di Lecce, non faceva parte di un piano di recupero, e, pertanto, non ravvisava la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28.

La Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la decisione di primo grado, rilevava che la L. n. 457 del 1978, art. 28, prevede che i piani di recupero possono essere attuati dai singoli proprietari e che, a norma della stessa legge, art. 27, il contribuente, in data 29 giugno 2007, aveva sottoscritto per atto pubblico una dichiarazione di obbligo, ai sensi della L. n. 457 del 1978.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, attesa la motivazione apparente e la conseguente nullità della sentenza. A parere della ricorrente, la CTR avrebbe completamente ignorato le deduzioni dell’Ufficio appellante, rinviando pedissequamente a quanto disposto dal primo giudice, senza recepirne criticamente le argomentazioni.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 e della L. n. 457 del 1978, artt. 27 e ss.. La ricorrente deduce che nel caso di specie, come già argomentato nel primo grado di giudizio (v. controdeduzioni in primo grado pag. 3) “nella presente fattispecie, è totalmente carente l’esistenza del requisito oggettivo; l’immobile acquistato, difatti, non rientra assolutamente in un piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata, così come esplicitamente dichiarato nel certificato rilasciato dai dirigente del settore urbanistica del Comune di Lecce. L’automaticità con la quale la parte afferma che l’immobile acquistato ricadendo nel centro storico di Lecce, individuato nel P.R.G. come “zona A/I”, sia da collocarsi in una “zona di recupero”, è assolutamente priva di fondamento tecnico – giuridico; non esiste alcuna delibera comunale che attesti l’inserimento di tale immobile in una zona di recupero, né una convenzione appositamente stipulata tra singoli proprietari e il Comune di Lecce”. L’Ufficio ricorrente precisa inoltre di avere ribadito nell’appello che dal certificato rilasciato dal Comune di Lecce – settore urbanistica – si evince che l’immobile acquistato da L.G.G. “non fa parte di un piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27”.

3.1 motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.

3.1. In via preliminare si deve osservare che il primo mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo il principio di diritto che “l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass. n. 4036 del 2014; Cass. n. 26310 del 2017). L’Agenzia fiscale infatti anche se ha sussunto formalmente la censura alla sentenza impugnata nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (motivazione apparente), nella sostanza l’ha poi sviluppata in termine di vizio di motivazione, quindi secondo la previsione di cui al n. 5 della medesima disposizione codicistica. Si lamenta, infatti, che i giudici di appello abbiano completamente omesso di considerare i motivi esposti dall’Ufficio nel proprio gravame e si siano limitati a richiamare la pronuncia di primo grado, senza procedere ad un esame critico della controversia. Nel corso del giudizio di merito l’Ufficio aveva disconosciuto la spettanza dell’agevolazione in quanto l’immobile pur ricadendo in zona di recupero, non faceva parte di un piano di recupero, come rilevato dal comune di Lecce, Settore Urbanistica, nel certificato del 14 marzo allegato all’atto di acquisto (v. ricorso per cassazione). In ossequio al principio di autosufficienza, l’Agenzia delle entrate ha riportato in ricorso il contenuto del predetto certificato con cui il Comune di Lecce, settore urbanistica, ha attestato che l’immobile acquistato da L.G.G. “non fa parte di un piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27”. Con specifico riferimento a tale produzione documentale, nonché in relazione alla dichiarata insussistenza dei presupposti per il trattamento agevolativo predicata con controdeduzioni, già illustrate nel primo grado di giudizio, con cui l’Ufficio ha specificamente eccepito l’insussistenza di un piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata, la Commissione Tributaria Regionale non ha dedotto alcunché, così incorrendo nel denunciato vizio motivazionale.

3.2. La L. 22 aprile 1972, n. 168, art. 5, relativa alle misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa, dispone: “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss. ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa.” La L. n. 457 dei 1978, riguardante Norme per l’edilizia residenziale – all’art. 27 – Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente – dispone:” 1. I comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale (sottoposta al controllo di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59) (controllo soppresso dalla L. n. 127 del 1997). 3. Nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per l’quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei plani di recupero di cui al successivo art. 28. 4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell’ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dall’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (il comma 4 ha sostituito gli originari commi quarto e quinto per effetto della L. n. 179 del 1992, art. 14).

L’art. 28. – Piani per il recupero del patrimonio edilizio esistente della stessa legge, per la parte che qui rileva, dispone:”1. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al precedente art. 27, comma 3, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. 2. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, (ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59). 3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al precedente art. 27, comma 3, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal precedente art. 27, commi 4 e 5….”.

Questa Corte, con riferimento ai piani di recupero urbani ed alla L. n. 168 del 1978, art. 5, con la sentenza 29 settembre 2003, n. 14478, ha in più occasioni precisato che “In tema di agevolazioni tributarie, la L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, il quale, nell’ambito dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, purché convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss. prevede il beneficio dell’applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su proposta dei proprietari, e che gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi acquirenti. Esulano, invece, da tale previsione normativa (anche nel testo sostituito dalla L. n. 179 del 1992, art. 14), gli interventi di restauro e di ristrutturazione su immobili non assoggettati ad alcun piano, ancorché la loro esecuzione nelle zone di recupero, individuate dai comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, venga subordinata, per quanto riguarda globalmente gli edifici costituiti da più alloggi, ad un atto diretto a garantire il mantenimento della destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l’adeguatezza dei prezzi di vendita o di locazione delle abitazioni (Fattispecie relativa a revoca del beneficio fiscale da parte dell’Ufficio del Registro, in presenza di piano particolareggiato del centro storico comunale, ritenuto – dal giudice del merito – di efficacia corrispondente a quella di un piano di recupero, con un apprezzamento giudicato insindacabile da parte della Cassazione) (Cass. n. 14478/2003). Inoltre, con la decisione n. 11786 del 12/05/2008, la Corte ha anche puntualizzato che la norma di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, dettata in materia di piani di recupero, di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss. subordina l’agevolazione fiscale – consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa – all’esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l’altro, di carattere soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa; 2) che, perciò, l’agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti (Nella specie, la S.C. aveva ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria in un caso in cui la mancata attuazione in concreto del piano di recupero previsto nell’atto di trasferimento del cespite non era imputabile a comportamento omissivo del contribuente).

Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, rileva che nel caso in esame è del tutto assente il requisito oggettivo, costituito appunto dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato: il mancato inserimento oltre che desumersi dall’assenza di ogni idonea prova, ad onere del contribuente, dell’esistenza del piano di recupero con le annesse necessarie delibere comunali e dell’inserimento nello stesso dell’immobile oggetto dell’atto, emerge, in positivo, dal certificato rilasciato dal dirigente del settore urbanistica del Comune di Lecce, allegato agli atti del processo secondo la testuale indicazione della ricorrente, che ha in tal modo adempiuto all’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., ed è trascritto, nelle parti qui rilevanti da parte della stessa ricorrente, ai fini dell’autosufficienza del ricorso.

A tenore della predetta certificazione l’immobile acquistato, non rientra assolutamente in un piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata, così come esplicitamente dichiarato nel certificato rilasciato dal dirigente del settore urbanistica del Comune di Lecce.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso dell’Ufficio deve essere accolto: la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari accertamenti di merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., deve essere respinto l’originario ricorso. Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, mentre le spese del presente giudizio seguono a soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenuta con modalità da “remoto”, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

 

 

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