Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22317 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10040-2011 proposto da:

R.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SPINOSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERASMO

PATRIZIO CINQUANTA, giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. quale successore della BANCA

ANTONVENETA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CICCOTTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO ICHINO e GUGLIELMO

BURRAGATO, giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 928/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2010 R.G.N. 1827/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;

udito l’Avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 928 del 2010, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da R.S., dipendente di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con inquadramento nel livello QD2 (quadro direttivo di secondo livello), al fine di ottenere l’inquadramento nel superiore livello QD3 dal (OMISSIS), in applicazione dell’accordo del (OMISSIS), stipulato nel contesto della procedura di fusione per incorporazione tra Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e Banca Nazionale dell’Agricoltura, e della, c.d. Preintesa al C.I.A. del (OMISSIS), che richiedevano a tal fine l’esercizio delle mansioni di analista esperto per 24 mesi dopo il (OMISSIS), mansioni che egli sosteneva di avere svolto quantomeno con tale decorrenza.

La Corte territoriale argomentava che difettava da parte del ricorrente la puntuale indicazione delle mansioni espletate, essendone solo richiamata la declaratoria attraverso il rinvio alle disposizioni del contratto collettivo.

Inoltre, in considerazione di tale mancata allegazione, neppure poteva valere il riferimento alle schede di valutazione del periodo, considerato che per gli anni (OMISSIS) risultava attribuita al R. la qualifica di analista, senza che fosse possibile comprendere se tale indicazione corrispondesse alla figura di analista o di analista esperto; nè poteva ritenersi che le due figure coincidessero, in quanto solo in Banca Antonveneta vi era la figura dell’analista esperto, mentre in BNA vi era solo la figura di analista, e che si trattava di figure professionali non coincidenti.

Per la cassazione della sentenza R.S. ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, quale successore di Banca Antonveneta spa. Le parti hanno depositati memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A fondamento del ricorso, il R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1367, 2071 e 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, pacifico sarebbe lo svolgimento da parte sua delle mansioni di analista applicativo esperto sin dal (OMISSIS). Ciò, in quanto la Banca avrebbe confessato in sede di conclusioni che la domanda al più avrebbe potuto essere accolta a far data dal 3 gennaio 2004. Ed inoltre, all’interno delle schede di valutazione del personale per gli anni dal (OMISSIS), egli era stato definito analista, nè vi sarebbe alcuna differenza tra le figure dell’analista e quella dell’ analista applicativo esperto, trattandosi di sinonimi; dovrebbe quindi presumersi lo svolgimento dell’attività di analista applicativo esperto anche per il periodo precedente al (OMISSIS). Infine, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la disposizione contrattuale di riferimento andrebbe ricavata dal combinato disposto del contratto integrativo aziendale del (OMISSIS) con l’accordo del (OMISSIS), in relazione alle declaratorie e dalle posizioni del contratto integrativo aziendale BNA del (OMISSIS).

2. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

La formulazione del motivo impone di escludere che possa ritenersi soddisfatta la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Questa norma, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, stabilisce che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali, poichè il giudizio di cassazione è a critica vincolata, sicchè la tassatività e specificità dei motivi di ricorso esige la formulazione del vizio in modo che esso possa rientrare nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (per tutte, Cass., n. 17183 del 2003, n. 10420 del 2005, Cass. n. 15882 del 2007). Non è quindi consentita l’esposizione diretta e cumulativa delle critiche che si muovono alla sentenza, quando la sua formulazione non permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato, così rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (v. Cass. n. 19443 del 23/09/2011, n. 15242 del 12/09/2012, n. 9793 del 23/04/2013, S.U. Sez. U, n. 9100 del 06/05/2015).

Questa è appunto la formulazione che caratterizza il motivo in esame, considerato che esso sottopone a critica complessiva la valutazione della Corte territoriale, sia quanto alla ricostruzione del contenuto degli atti di parte, che alla valutazione delle risultanze di causa, senza differenziare le tipologie di vizio e senza neppure esplicitare la corretta interpretazione delle norme richiamate che sarebbe stata disattesa dal giudice di merito.

2.1. Occorre poi ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: con la conseguente estraneità all’ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicchè, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011). Ciò che non avviene nel caso in esame, in cui il ricorrente sollecita il nuovo esame delle risultanze fattuali già complessivamente valutate dalla Corte territoriale, che dimostrerebbero come egli abbia sempre svolto le mansioni di analista esperto, contrapponendo una nuova valutazione a quella adeguatamente compiuta dalla Corte di merito, che ha anche rilevato un vizio a monte, costituito dal non avere la parte descritto in cosa consistessero le mansioni svolte.

3. Segue coerente la dichiarazione d’ inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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