Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22316 del 25/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.25/09/2017), n. 22316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19289-2016 proposto da:
N.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PALMA;
– ricorrente –
contro
N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI POTENZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 373/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il
26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO
che:
la N. convenne in giudizio il fratello per sentirsi rimborsare, ai sensi dell’art. 752 c.c., la metà delle spese da essa sostenute per le esequie della madre;
il convenuto resistette deducendo di non avere organizzato il funerale della madre e di non averne accettato l’eredità;
il Giudice di Pace accolse la domanda, con sentenza che è stata riformata dal Tribunale di Lecce, con integrale rigetto della pretesa;
ricorre per cassazione la N., affidandosi ad un unico motivo; resiste l’intimato a mezzo di controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo deduce “mancata valutazione e valorizzazione della prova acquisita nel corso del processo con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 116 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”: la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato le dichiarazioni rese dal teste L.V. e non ne abbia tratto la conclusione dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità materna da parte di N.S.;
la violazione dell’art. 116 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892/2016: tanto basta per disattendere la censura;
il motivo è, poi, infondato in relazione al dedotto omesso esame di fatti decisivi, in quanto (a prescindere dalla considerazione che, come evidenziato da Cass., S.U. n. 8053/2014, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”), il Tribunale ha mostrato di avere esaminato le dichiarazioni testimoniali del V. (laddove ha fatto riferimento alla partecipazione del N. all’organizzazione del funerale della madre, desunta evidentemente dalle dichiarazioni del teste), senza tuttavia trarne la conclusione proposta dalla ricorrente; per il resto, il motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito degli elementi valutati dal giudice di appello per escludere la sussistenza di una volontà inequivoca di accettazione dell’eredità da parte del N.;
al rigetto del ricorso consegue la condanna della N. al pagamento delle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017