Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22316 del 21/10/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 22316 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
SENTENZA
sul ricorso 22093-2011 proposto da:
FARAON ANDREA FRNNDR71B09F241K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio
dell’avvocato GIANMARCO CESARI, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso l’ordinanza n. 2698/2010 V.G. del TRIBUNALE di
VENEZIA del 3/02/2011, depositata il 18/02/2011;
Data pubblicazione: 21/10/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
R.g. 22093/2011
Ritenuto in fatto
2011, in parziale accoglimento della opposizione dell’avv. Andrea
Faraon avverso il decreto di liquidazione di onorari in relazione a
gratuito patrocinio emesso dal giudice monocratico dello stesso
Tribunale, considerato che l’opponente aveva predisposto la notula
indicando gli onorari nel minimo e chiedendo la liquidazione di euro
1663,00 per onorari, euro 2,30 per anticipazioni, oltre alle spese
generali, che il giudice monocratico aveva liquidato il minor importo di
euro 1200,00 per onorari oltre alle spese generali, senza fornire la
motivazione della disposta riduzione dell’importo liquidato rispetto a
quello chiesto, liquidò l’importo di euro 1450,00 per onorari, euro
181,25 per spese generali ed euro 2,30 per anticipazioni.
2. — Per la cassazione di tale ordinanza ricorre l’avv. Faraon,
costituitosi anche in proprio, sulla base di quattro motivi. E’ stata
depositata memoria.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma
semplificata.
2. — Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8516 del 2012,
hanno chiarito che, poichè il procedimento di opposizione ex art. 170
d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti
ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo
giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile
incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto
Ric. 2011 n. 22093 sez. M2 – ud. 16-05-2014
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1.- Il Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 18 febbraio
soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti
deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto
del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di
restare a carico dell'”erario”, è quest’ultimo, identificato nel Ministero
Ne consegue che, nella specie, va rilevata la carenza di legittimazione
oc.-A.
passiva dell’Agenzia delle Entrate, intimata e non costituitasi, g a
cassare il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di
contraddittorio con la parte necessaria, Ministero della Giustizia.
3. – La causa va, pertanto, rinviata al Tribunale di Venezia in diversa
composizione, che disporrà la notificazione dell’atto alla sopra
identificata parte necessaria, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4,
provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio.
P. Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la ordinanza impugnata e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Venezia
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda-Sesta
Sezione civile, il 16 maggio 2014.
della Giustizia, parte necessaria.