Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22316 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33502-2018 proposto da:

ANAS SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V. nella qualità di erede di P.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato MARCO ANGELETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANINO CASTI;

avverso la sentenza n. 786/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’ANAS s.p.a. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha proceduto a liquidare le indennità dovute a P.P. per l’espropriazione di fondi di proprietà del medesimo appresi ai fini della realizzazione di un’arteria stradale e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente condiviso la stima del CTU, quantunque questo, nell’adottare il metodo analitico-comparativo, avesse omesso di indicare quali atti di compravendita e quali fonti informative avesse utilizzato a questo fine; 2) della violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla 1. 8 agosto 1992, n. 359 e dei principi in tema di determinazione del valore venale del bene e di espropriazione parziale, avendo il decidente condiviso la stima del CTU senza accertare previamente l’omogeneità dei cespiti messi a confronto; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente omesso di considerare circostanze decisive ai fini del giudizio afferenti alla svalutazione del compendio in conseguenza dell’impatto ambientale dell’opera; 4) della violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente omesso di considerare circostanze di fatto afferenti alla VAS, alla VIA e all’IPPC, quantunque di esse si fosse fatta interprete la CTP; 5) della violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 195 c.p.c., avendo il decidente errato nel ritenere tardive le osservazioni alla CTU rassegnate nella comparsa conclusionale.

Al proposto ricorso resiste P.V. in qualità di erede di P.P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, lamentano che la Corte d’Appello, ritenendo tardive le osservazioni alla CTU formulate da ANAS in comparsa conclusionale, abbia violato le norme disciplinanti il contraddittorio in tema di attività peritale e sia così incorsa, omettendone l’esame, nelle denunciate violazioni motivazionali.

3. I predetti motivi non hanno pregio.

4. Premesso che per orientamento risalente di questa Corte “le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perchè in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale” (Cass., Sez. I, 3/07/2013, n. 16611; Cass., Sez. II, 22/03/2013, n. 7335; Cass., Sez. II, 01/07/2002, n. 9517), nel ribadire anche in questa occasione il suddetto principio giova osservare che non suona a smentita di esso la diversa affermazione che si legge in qualche altra pronuncia, poichè anche alla luce di questo indirizzo resta pur sempre fermo che l’ammissibilità delle osservazioni tardive è non solo preclusa allorchè esse si traducano nell’introduzione di fatti nuovi, ma è condizionata alla constatazione che ciò “non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l’abbiano determinata” (Cass., Sez. III, 21/08/2018, n. 20829).

Essendosi in tal senso determinata la Corte d’Appello a fronte del fatto che le censure rappresentate in conclusionale da ANAS non fossero mai state sollevate nel procedimento peritale formalizzato, quantunque riguardo agli esiti della CTU la parte avesse avuto modo di esternare un ampio ventaglio di critiche, le doglianze in rassegna si rivelano prive di costrutto.

6. Il terzo ed il quarto motivo sono invece inammissibili poichè essi palesano l’inosservanza di elementi istruttori che, ove il fatto storico sia stato comunque scrutinato dal decidente, esulano dal perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del vizio di motivazione (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Spese alla soccombenza e doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA