Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22316 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7001-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato MENDOZA GIULIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABBRINI ALESSANDRO (AMMESSO P.S.S. Delibera 26/2/18

ORD. AVV. TRENTO);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE, TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 3514/2017 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte;

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 19/1/2018, comunicato in pari data, il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale sussidiaria do K.A., per essere stata detta domanda, basata sui medesimi fatti, già presentata e respinta da altro Stato dell’Unione Europea, come dichiarato dallo stesso ricorrente, atteso quanto disposto dal Regolamento di Dublino III, art. 3, Regolamento UE n. 604/2013,che prevede che la domanda di asilo non possa essere presentata in più di uno Stato membro e debba essere esaminata dallo Stato ove il richiedente abbia fatto ingresso nella UE.

Ricorre avverso detta pronuncia K.A., sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico mezzo di ricorso, K.A. si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come riformato dalla L. 46/2017 e del Regolamento UEn. 604/2013; sostiene che il Giudice ordinario non sarebbe competente a decidere sulla fase amministrativa e sull’ammissibilità della domanda di protezione, spettante alla autorità amministrativa, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 3, e art. 26, comma 3, e nel caso la Commissione territoriale ha riconosciuto la protezione umanitaria; nè è dato intendere se la Commissione abbia inteso derogare alla competenza o se si fosse rientrati in altra ipotesi prevista dal capo VI.

Il ricorso è fondato, alla stregua dell’orientamento affermato nella pronuncia 31675 del 2018, secondo cui l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio Europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia).

Ne consegue la cassazione con rinvio della pronuncia al Tribunale di Trento in diversa composizione, che provvederà ad esaminare l’oggetto del giudizio, ed a cui si demanda di provvedere anche in punto spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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