Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22316 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27669-2010 proposto da:

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, POLICASTRO LUCIA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3229/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2009 R.G.N. 8625/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale BOER PAOLO;

udito l’Avvocato GIANNICO GIUSEPPINA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/4 – 5/12/2009 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da S.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che gli aveva rigettato la domanda volta alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale (i.i.s.) sulla pensione di reversibilità dal medesimo goduta unitamente alla pensione diretta INPS comprensiva della stessa indennità.

Secondo la Corte d’appello la regola generale è che la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, ha escluso, a decorrere dall’1/1/1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, possa fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale o di ogni altro trattamento collegato al costo della vita.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.M. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si evidenzia che il Collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

Con un solo motivo S.M. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, come autenticamente interpretato dal D.L. n. 787 del 1985, art. 4, comma 9 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 45 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, il ricorrente lamenta che in maniera contraddittoria la Corte d’appello, dopo aver affermato che la fonte regolatrice del cumulo tra indennità integrative, nel caso di pensioni integrative, era da individuare nella L. n. 843 del 1978, art. 19, ha fatto discendere dalla ritenuta inapplicabilità del D.L. n. 787 del 1985, art. 4, comma 9, alla pensione di reversibilità l’integrale rigetto dell’appello, anzichè disporre la neutralizzazione dei soli incrementi perequativi successivi a quelli fruiti dal coniuge deceduto, sulla pensione diretta. Infatti, aggiunge il ricorrente, anche in caso di inapplicabilità del citato art. 4 ai trattamenti di reversibilità, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscergli il diritto a percepire l’indennità integrativa sulla pensione di reversibilità nell’importo dalla stessa raggiunto al momento del decesso del suo titolare, con esclusione del solo diritto a cumulare i successivi incrementi perequativi connessi con le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo intervenuti a partire dalla decorrenza della pensione di reversibilità, in quanto il citato art. 19 disponeva solo il blocco dei successivi incrementi perequativi dell’indennità integrativa sopravvenuti, a partire da quando i due trattamenti sarebbero venuti a coesistere. In ogni caso, secondo il ricorrente, l’applicabilità del predetto art. 4, comma 9 – bis, alla pensione integrativa corrisposta dal Fondo di previdenza e quiescenza per il personale dipendente dall’Inps deriva dal fatto che – all’art. 33 del Regolamento del Fondo integrativo aziendale Inps – il Fondo in questione contiene una clausola di automatica riliquidazione del trattamento stesso in caso di aumenti a qualsiasi titolo della pensione di base. In definitiva, secondo il presente assunto difensivo, la legge garantisce l’intangibilità del livello del trattamento pensionistico complessivo raggiunto fino alla data in cui esso viene acquisito da un soggetto già in godimento di altro trattamento, tanto che l’art. 19 citato ha inteso bloccare i soli incrementi della pensione maturandi a partire dal momento in cui si verifica la contitolarità, nello stesso soggetto, di più trattamenti fruenti di meccanismi perequatrivi. Si assume, in ultima analisi, che, qualunque sia la lettura che si intenda dare della L. n. 843 del 1978, art. 19, in ordine al divieto di cumulo di più meccanismi perequativi aventi la funzione di recupero della perdita che nel tempo subisce la capacità d’acquisto della pensione, il divieto di cumulo non si applicherebbe in presenza di un meccanismo di riproporzionamento dell’integrazione a carico del Fondo, avente la funzione di conservare nel tempo il livello complessivo garantito dallo stesso Fondo.

Da parte sua l’Inps obietta che non può essere consentito al titolare di due pensioni, indipendentemente dal soggetto erogatore, di fruire dell’indennità integrativa speciale in misura piena su entrambe le prestazioni, potendosi al più prevedere tale integrazione solo ove una delle due pensioni sia al di sotto del c.d. trattamento minimo e solo nei limiti necessari per raggiungere un tale importo minimo. Obietta, altresì, l’Inps che il richiamo, operato da controparte, all’art. 33, comma 2, del Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale a rapporto d’impiego dell’Inps è del tutto inconferente, atteso che tale norma regolamentare, introducendo la c.d. “clausola oro”, disciplina la diversa ipotesi concernente le variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale tuttora in servizio, da estendersi al personale di pari grado e qualifica già collocato a riposo, con conseguente ricalcolo e riliquidazione dei trattamenti di previdenza integrativa già in godimento. Invece, si fa osservare che nel caso in esame, non si è in presenza di una ipotesi di variazione della pensione a carico dell’A.G.O., cui deve far seguito anche una variazione della pensione integrativa, in quanto si versa nella differente ipotesi di duplicità di pensioni, entrambe a carico del Fondo integrativo Inps, delle quali nessuna delle due subisce variazione alcuna.

Il ricorso è infondato.

Occorre, anzitutto, rilevare che ha ragione la difesa del controricorrente nel sostenere che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne il rivendicato diritto a godere dell’indennità integrativa speciale sia sulla pensione diretta, come in effetti già avviene, sia su quella di reversibilità, entrambe erogate dall’Inps all’odierno ricorrente in qualità di ex dipendente dell’istituto, per cui alcun rilievo può avere il riferimento all’ipotesi di automatica riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo in caso di aumenti a qualsiasi titolo della pensione di base.

Ciò premesso, l’impugnata sentenza non merita le censure che le vengono mosse col presente ricorso atteso che la Corte d’appello di Roma si è attenuta al principio di diritto più volte affermato in siffatta materia in sede di legittimità dopo la composizione dei contrasti risolti con la sentenza n. 25616 del 23.10.2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, orientamento, questo, al quale si intende dare continuità.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 2286 dell’1.2.2010) che “la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico dell’INPDAP e di una pensione di reversibilità a carico dell’INAIL”.

Tale principio è stato ribadito (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 20169 dell’8/10/2015) affermandosi che “il divieto di cumulo di cui alla L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1 – secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita – ha portata generale ed opera anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato.” (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 3109 dell’11.2.2010).

Con la predetta Ordinanza n. 20169/2015 sono stati ribaditi i concetti espressi con le sentenze n. 6968 e n. 7122 del 2014, emesse il 12 febbraio 2014, con le quali sono stati confermati i principi già formulati in Cass. n. 3589 del 2012 (conf. Cass. n. 18648 del 2012) in base ai quali anche alle pensioni erogate dagli enti pubblici fu esteso il diritto alla indennità integrativa speciale di cui godevano i dipendenti dello Stato e poche altre categorie, ad opera della L. n. 324 del 1959, art. 16, comma 2, il quale fa riferimento alla cit. L., art. 2, che a sua volta prevede che detta indennità integrativa compete su un solo trattamento pensionistico, con opzione per il trattamento più favorevole.

Vale, quindi, anche per le pensioni erogate dall’INPS ai propri dipendenti, il divieto di cumulo tra due indennità integrative, con la conseguenza che deve essere negato il diritto al cumulo delle due indennità al ricorrente, il quale gode di pensione diretta a carico dell’Inps, quale ex dipendente dell’Istituto, e di pensione di reversibilità a carico dello stesso ente.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Atteso che il citato orientamento giurisprudenziale si è consolidato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA