Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22315 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18562-2016 proposto da:

NUOVA CON.AR 2 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo

studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA

45, presso lo studio dell’avvocato CARLO ARGENTI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2980/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Nuova CON.AR. 2 s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza del locatore D.G.P. a seguito della convalida dello sfratto per morosità intimato alla società conduttrice;

l’opponente sostenne che il pagamento non era dovuto in quanto il godimento dell’immobile era stato compromesso dall’effettuazione di lavori condominiali di ristrutturazione; in via subordinata, richiese una riduzione dell’importo dovuto; propose inoltre domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti;

il primo giudice rigettò l’opposizione e le altre domande proposte dalla società opponente;

la Corte di Appello ha rigettato il gravame della Nuova CON.AR. 2 s.r.l. sul rilievo che l’opponente aveva dedotto la violazione, da parte del D., dell’obbligo di comportarsi buona fede durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, senza tuttavia fornire alcuna prova “riguardo alla circostanza, solo genericamente dedotta, che il locatore – al momento della stipula del contratto di locazione – fosse già a conoscenza dei lavori che avrebbero interessato lo stabile”;

ha proposto ricorso per cassazione la Nuova CON.AR. 2 s.r.l., affidandosi a tre motivi; ha resistito l’intimato a mezzo di controricorso. Sono state depositate memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 e 210 c.p.c. “per avere la sentenza impugnata non ammesso delle prove decisive ai fini di una corretta pronuncia”) e il secondo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. “per non avere il giudice di secondo grado posto a fondamento della propria decisione dei fatti noti alla controparte e non specificamente contestati, nonchè omessa valutazione della produzione documentale depositata in atti”) censurano la Corte per non avere ammesso o valutato prove e per non aver tenuto conto di fatti non contestati dalla controparte; il tutto in relazione alla circostanza che il locatore non avesse informato la conduttrice, nel corso delle trattative e al momento della stipulazione del contratto, dei previsti lavori di ristrutturazione dell’immobile condominiale;

entrambi i motivi risultano inammissibili;

il primo in quanto difetta di decisività, non deducendo che la mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del primo giudice fosse stata impugnata con uno specifico motivo di appello, sì da poter individuare un error in procedendo del giudice di secondo grado per non aver provveduto sulle prove;

il secondo in quanto, riportando in maniera monca la sentenza impugnata, non la assume come oggetto di critica nella sua effettiva consistenza, così violando il criterio secondo cui la critica della decisione impugnata deve necessariamente considerare le ragioni che la sorreggono al fine di denunciarne specificamente gli errori (cfr. Cass. n. 359/2005);

risulta invece fondato il terzo motivo, che denuncia la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 e/o art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi su un motivo di gravame”: in effetti la sentenza impugnata, pur dando atto che la società appellante si era doluta che il primo giudice non si fosse pronunciato sulla domanda subordinata di riduzione del canone, non affronta in alcun modo tale motivo di gravame; nè può ritenersi che la questione sia risultata assorbita dall’esclusione della sussistenza di condotte contrarie alle previsioni degli artt. 1337 e 1338 c.c., in quanto l’eventuale riduzione del canone prescinde dalla condotta precontrattuale delle parti e consegue al mero dato oggettivo del mancato integrale godimento dell’immobile locato;

la sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di merito per l’esame del motivo di gravame attinente alla domanda subordinata di riduzione del canone;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

 

La Corte, dichiarati inammissibili i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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