Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22315 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26612-2018 proposto da:

MEUCCI 17 SOC. COOP. A R.L., in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso

lo studio dell’avvocato GREGORIO CRITELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROBERTO PINZA, GIORGIO MICHELETTA;

– ricorrente –

contro

ACEA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA SIRACUSANO, che la rappresenta e difende;

avverso la sentenza n. 3922/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la Società Meucci 17 Cooperativa a r.l. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione che in primo grado aveva respinto la domanda di essa ricorrente intesa a conseguire la condanna di ACEA s.p.a. al pagamento in suo favore del credito derivante da un pregresso contratto di appalto in data 28.7.1993 e di cui la Meucci si era resa cessionaria con scrittura privata in data 27.7.2001; ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, che essendosi perfezionato il contratto di appalto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la cessione del relativo credito doveva ritenersi disciplinata alla stregua del diritto vivente formatosi in margine al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, di modo che, non applicandosi nella specie le formalità ivi previste (stipulazione risultante da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio), l’avvenuta cessione stipulata a mezzo di scrittura privata restava soggetta alle forme ordinarie e risultava perciò opponibile alla ceduta.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

3. La Corte d’Appello richiamati i principi regolatori della materia e, tra essi, in particolare il principio secondo cui il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 – il quale richiede, per l’efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass., Sez. I, 14/10/2015, n. 20739), ha ritenuto che esso non potesse applicarsi al caso al suo esame in quanto “d’applicazione delle regole codicistiche (art. 1260 e ss. c.c.) non comporta alcuna deroga alla previsione di cui al R.D. 2440 del 1923, art. 69”.

Così ragionando la Corte d’Appello è chiaramente incorsa nella violazione denunciata, giacchè alla stregua del diritto vivente da essa stessa richiamato l’applicabilità del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, ai crediti della P.A. che non sono contratti dall’amministrazione statale va esclusa in loto ed in particolare con riferimento alla necessaria documentazione della loro cessione in forma solenne.

4. Nè per vero diversa conclusione si impone alla luce del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 115, che ha esteso le formalità ritenute rilevanti dal decidente a tutti i crediti insorgenti a seguito di un appalto pubblico qualunque sia il soggetto pubblico contraente.

La norma transitoria contenuta nel D.P.R. n. 554 del 1999, art. 232, (“le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore) ne esclude infatti l’applicabilità, come si è già notato (Cass., Sez. III, 12/02/2015. n. 2760) ai contratti conclusi antecedentemente, sicchè essa non è applicabile al contratto d’appalto di che trattasi essendo stato questo concluso il 28.7.1993.

5. Non coglie, per vero, nel segno il contrario opinamento espresso altrove (Cass., Sez. III, 13/12/2019, n. 32788, incidentalmente dell’avviso che ai fini dell’applicabilità del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 115, occorra guardare alla data di cessione del credito), poichè, in disparte dalla considerazione che la norma si applica alle cessioni in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa (Cass., Sez. III, 12/02/2015. n. 2760), essa postula ai fini della sua applicazione che il credito oggetto di cessione sia sorto in esecuzione di un contratto d’appalto a cui sia applicabile il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 115, e, poichè il contratto di che trattasi è stato stipulato in epoca antecedente, essa non è applicabile alla specie.

6. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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