Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22315 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3134-2018 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato VITALE VANESSA,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, 323, presso lo

studio dell’avvocato GUARNACCIA ALESSANDRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SANTOSTEFANO NICOLA;

– controricorrente –

e contro

B.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 8477/2011 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte,

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza depositata il 19/10/2017, questa Corte ha respinto il primo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto dall’avv. G.P. nei confronti del (OMISSIS) srl, avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 25/2-16/3/2011, con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dal Giovine avverso il provvedimento del Giudice delegato, di rigetto dell’istanza di revoca del decreto di trasferimento del 24/3/2009, non essendo stato opposto il decreto di trasferimento nel termine perentorio della L. Fall., art. 26, comma 3; “per completezza”, il Tribunale ha ritenuto infondato il reclamo, ritenendo insussistente l’ipotizzata vendita di aliud pro alio.

Nell’ordinanza, questa Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che il ricorrente non aveva proposto reclamo nel termine di gg.90 dalla data del decreto di trasferimento il reclamo, ma aveva chiesto la revoca del decreto di trasferimento nonostante lo stesso dovesse ritenersi non più revocabile, ma soggetto al reclamo L. Fall., ex art. 26, nè poteva ritenersi ammissibile il reclamo, proposto con il ricorso dell’11/11/2010, avverso il decreto n. 1346 dell’8/11/2010, col quale il GD aveva respinto l’istanza di revoca del decreto di trasferimento, trattandosi di provvedimento richiedibile solo prima della chiusura della procedura esecutiva in sede fallimentare, da cui la preclusione che rende inammissibile altresì la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost..

Nel resto, la Corte ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione dell’argomentazione sul merito, fatta valere dal Tribunale ad abundantiam.

L’avv. G.P. propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, illustrato con memoria.

Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente sostiene che l’ordinanza oggetto di revocazione si sarebbe basata sulla non esistenza di due fatti, decisivi, mai dibattuti nè contestati in giudizio, la cui verità, incontroversa, è positivamente stabilita, ovvero 1) la mancata consegna del bene oggetto del trasferimento di aliud pro alio (ne dà atto il GD nel provvedimento 5/11/2010 e risulta ribadito negli atti, diffide e solleciti)e 2)Ia data in cui l’aggiudicatario ha definitivamente accertato e scoperto il vizio di trasferimento di aliud pro alio (v. CTU in accertamento tecnico preventivo ing. Sapia, dep. 16/2/2010).

Secondo la parte, detti due fatti sono decisivi per superare la dichiarata inammissibilità del ricorso per tardività, stante il consolidato indirizzo espresso nelle pronunce 7708/2014, 1669/2016 e 11729/2017; tale svista materiale, che ha impedito la corretta valutazione della situazione processuale da esaminare, trova la sua origine, anche, nell’omessa disamina delle memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nella quale era stato aggiornato il principio di diritto via via consolidatosi, richiamandosi i detti fatti incontestati ed obiettivi; l’errore percettivo sarebbe confermato dal rilievo della valutazione compiuta dal Tribunale ad abundantiam, mentre detta valutazione, avvenuta per completezza, era fondamentale per individuare il dies a quo decadenziale; e l’errore revocatorio è manifesto nella prima e nella seconda parte del par.7 della pronuncia revocanda, escludendosi il fatto della mancata chiusura della procedura esecutiva fallimentare per la mancata consegna ex art. 1477 c.c., applicabile alla vendita forzata ove l’aggiudicatario abbia pagato il prezzo della vendita (Cass. 14760/2010, 6940/95).

E’ evidente l’errore materiale, sostiene il ricorrente, nel rigetto del primo motivo e nell’assorbimento degli altri quattro mezzi, ed in specie, nell’avere ritenuto assorbito il secondo motivo, e ciò rende manifesta la mancata percezione dei due diversi presupposti di fatto che contraddistinguono, rendendoli alternativi, i due differenti ed autonomi motivi di impugnazione e che, per l’uno o per l’altro o per entrambi, avrebbero fatto ritenere esaminabile il ricorso, e solo il rigetto del quinto motivo avrebbe potuto assorbire gli altri(trattasi però di errore di diritto, esaminabile solo nei limiti di quanto in precedenza esposto).

Tanto premesso, è opportuno richiamare i principi espressi in relazione alla revocatoria ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 27451/2013 “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (per tutte, Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868 e Cass. Sez. U. 30 ottobre 2008 n. 26022); in particolare, questa Corte ha ritenuto che: non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione, rispetto alla quale il ricorrente deduca l’omesso esame di motivi di censura o di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia di tipici errores in iudicando sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio di fatto (in cui si estrinseca il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass. 11 febbraio 2009 n. 3365); una sentenza della Corte di Cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass.15 giugno 2012 n. 9835); l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicchè è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. 12 febbraio 2013 n. 3494.”

E’ stato altresì di recente ribadito che:” L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (così la pronuncia n. 442 del 11/01/2018).

Ciò posto, si deve rilevare che il ricorrente reiteratamente sostiene che i due fatti, in tesi, supposti inesistenti ma invece risultanti in atti, ovvero la mancata consegna e la data in cui la parte si sarebbe resa conto della consegna di aliud pro alio, ove valutati, avrebbero condotto a soluzione diversa, secondo l’orientamento delle pronunce 7708/2014 1669/2016 e 11729/2017, quindi, secondo la parte, se fossero stati valutati detti fatti, alternativamente o in via cumulativa, si sarebbe pervenuti alla diversa conclusione, essendo detti fatti idonei a spostare i termini di decadenza dell’azione proposta, visto l’orientamento della pronuncia 7708/2014, seguito nelle successive 1669/2016 e 11729/2017.

Secondo la pronuncia 7708/2014, nella vendita forzata l’aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l’onere di far valere l’ipotesi di “aliud pro alio” con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, che va esperita – nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione – comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria. E, in motivazione, si è precisato che, nel solo caso in cui l’aggiudicatario “non abbia incolpevolmente avuto la possibilità di azionare tempestivamente i rimedi endoprocessuali previsti potrà ammettersi: se il processo esecutivo ancora pende e purchè ne ricorrano tutti i presupposti, una rimessione in termini per proporre il rimedio tipico; se il processo esecutivo più non pende, un’azione autonoma.”

Quanto alle successive pronunce, la 1669/2016 si limita a rilevare che la differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all’adozione, per la prima, di una nozione lata di “aliud pro alio”, con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario, oppure perchè, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione d’uso che, presa in considerazione nell’ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario; la pronuncia 11729/2017, si è limitata a ribadire che nella vendita forzata, l’ipotesi del cd. “aliud pro alio” può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo.

Ora, da quanto sopra riportato, è di chiara evidenza come l’intera costruzione del ricorso per revocazione poggi su giudizi e non già sulla mancata percezione di fatti: giudizio sul come e se intendere il rifiuto dell’avv. Giovine già in sede di consegna dell’immobile quale mancata consegna, se potere ritenere la scoperta della difformità radicale nella dichiarazione resa sempre in sede di consegna dell’immobile, di non conformità, del” bene indicato nel bando e nel verbale di aggiudicazione…a quello di attuale consegna” o dal deposito della CTU e sul trarre da detti dati la necessità dello slittamento dei termini per la proposizione del reclamo L. Fall., ex art. 26.

E quindi, mancano in radice nella fattispecie il contrasto tra due rappresentazioni di fatto nonchè la decisività della supposta svista a condurre ad una diversa soluzione, dato che si sarebbe dovuto in ogni caso procedere ad individuare la ricorrenza del dies a quo della conoscenza del prospettato aliud pro alio, il tutto a mezzo di una chiara valutazione di diritto.

Sintomatico della doglianza in diritto è il richiamo agli aggiornamenti effettuati in sede di memoria illustrativa, che avrebbero condotto ad una migliore “attenzione su quei fatti”, e la critica all’assorbimento dei motivi indicati, che, sulla base della tesi ricostruttiva offerta dal ricorrente, dimostrerebbe l’errore percettivo è a sua volta indicativa della non ricorrenza dell’errore revocatorio, che, per quanto sopra già detto, deve essere di chiara evidenza ex actis, e non mediato da valutazioni e supposizioni.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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