Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22315 del 05/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 05/08/2021), n.22315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24967/2017 R.G. proposto da;
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Industrie Abate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Preziosi, con
domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Terenzio,
10;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 2512/34/2017, depositata il 20 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021
dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20 marzo 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Industrie Abate s.r.l. per l’annullamento dell’atto di diniego di disapplicazione delle disposizioni normative in tema di società non operative;
– il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente avesse offerto prova del fatto che la mancata produzione di ricavi nel triennio fosse imputabile a situazioni oggettive e esterne, rilevanti ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso la Industrie Abate s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, art. 2697 c.c., e artt. 113 e 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistenti i presupposti per la disapplicazione della normativa dettata in tema di società di comodo senza “una vera valutazione degli elementi addotti dall’Ufficio in sede contenziosa, né esaminare gli aspetti evidenziati nel provvedimento impugnato”;
– il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione, la quale ha osservato che, quanto agli immobili posseduti, la loro mancanza di redditività è dipesa dalla crisi del settore edilizio, oltre che, quanto ad uno di essi, dalla mancanza del certificato di agibilità, intervenuto solo nel 2013, e che, quanto alle partecipate Ottoservice, Tubisud e Promotel, la causa impeditiva è stata rinvenuta nella crisi dei settori nei quali tali società erano destinate ad operare, nonché, quanto alla prima società, nel fallimento del complesso commerciale nel quale avrebbe dovuto operare e, quanto alla terza, nel contenzioso con il Ministero dello sviluppo economico;
– orbene, una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021