Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22315 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27671-2010 proposto da:

C.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale l’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati USEPPINA

GIANNICO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 630/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/08/2010 R.G.N. 1037/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato BOER

PAOLO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato RICCI

MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bologna C.S. esponeva che era titolare di pensione di anzianità dall'(OMISSIS) calcolata,- avendo maturato alla data del (OMISSIS) più di 18 anni di contributi – sulla base del sistema retributivo tenendo conto, con riguardo alla quota B – relativa alla contribuzione versata dopo il (OMISSIS) e considerata l’anzianità contributiva posseduta alla data del (OMISSIS) superiore a 15 anni, delle ultime 260 settimane aumentate del 66% siccome trattamento con decorrenza successiva al (OMISSIS) e quindi sulla base della retribuzione percepita nelle ultime 407 settimane di contribuzione; che aveva presentato nel 2003, avendo raggiunto l’età pensionabile di 60 anni, domanda di ricostituzione della pensione in applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 264 del 1994 la quale,al di là dello specifico contesto normativo nella quale era stata pronunciata, possedeva portata e forza generali ed imponeva di escludere dal calcolo della retribuzione pensionabile i periodi di riduzione della retribuzione determinanti un peggioramento nel trattamento pensionistico.

Concludeva pertanto chiedendo la declaratoria del proprio diritto alla ricalcolo della pensione a decorrere dal compimento dei sessant’anni, escludendo il periodo di contribuzione del 1989 in cui era intervenuta una riduzione della retribuzione e la condanna dell’INPS a corrisponderle la pensione nell’importo ricalcolato oltre gli arretrati. In subordine chiedeva accertarsi l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 3, comma 2, e la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 13.

La Corte d’appello di Bologna con la sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda.

La Corte, premesso che la decisione della Corte costituzionale richiamata dalla ricorrente non poteva essere estesa dal giudice a norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, ha osservato che comunque non erano ravvisabili i profili di incostituzionalità denunciati posto che nel nuovo sistema l’individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile non appariva dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali e che nessun principio costituzionale, nè la disciplina previdenziale nel suo (Ndr: testo originale non comprensibile) accordavano tutela alla pretesa dell’assicurata al trattamento pensionistico complessivo più favorevole.

Avverso la sentenza ricorre la C. formulando un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n 503 del 1992, art. 3, commi 2 e 3, e la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 17, – del principio di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto nel corso del rapporto di lavoro.

Rileva che la Corte non aveva fatto corretta applicazione del principio di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto in corso di rapporto di lavoro, principio che seppur non positivamente enunciato doveva considerarsi presente nell’ordinamento previdenziale. Osserva che la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme che imponevano di determinare la retribuzione pensionabile esclusivamente in base alla media degli anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro anche in caso di retribuzione decrescente determinante una riduzione del trattamento pensionistico. Deduce che l’ente previdenziale avrebbe dovuto procedere ad escludere dal computo tutti gli anni finali, quale che il numero, che concorrevano a deprimere la media della retribuzione pensionabile.

Osserva che il riferimento all’ultimo quinquennio che si leggeva in alcune sentenze della Corte Costituzionale era dovuto al fatto che nella fattispecie esaminate la retribuzione pensionabile si determinava all’epoca in base alla media degli ultimi 5 anni; che oggi tale riferimento temporale valeva soltanto per la quota A di pensione mentre per la quota B doveva prendersi in considerazione l’intera anzianità contributiva a partire dal (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

La ricorrente lamenta che l’avvenuta considerazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile del periodo del 1989, in cui era intervenuta una riduzione della retribuzione da essa percepita, aveva determinato una riduzione dell’importo della pensione. Invocando un principio generale di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto nel corso del rapporto di lavoro desumibile, a suo dire dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione con esclusione del citato periodo di minor retribuzione e ciò anche se tale riduzione era intervenuta in un periodo antecedente rispetto agli ultimi 5 anni di contribuzione anteriori al pensionamento.

Il richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale citata non consente di pervenire all’accoglimento della domanda della ricorrente.

Osserva il collegio che con la sentenza n. 264/1994 la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui, posta la discrezionalità del legislatore nell’operare scelte in ordine alla individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, risulta palesemente contrario al principio di razionalità – implicante l’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità (sentenza n. 421 del 1991) – che all’inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l’ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione; il verificarsi di una tale eventualità, infatti, oltre che irragionevole ed ingiusta incide sul principio di proporzionalità tra pensione e quantità e qualità del lavoro prestato e sulla garanzia previdenziale di cui agli artt. 36 e 38 Cost.”.

Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha rilevato che “Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l’art. 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost., comma 2”.

Conseguentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo,. la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8, nella parte in cui non prevedeve, nel caso di esercizio durante l’ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita, da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.

Da tanto consegue la regula iuris che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011, n. 4868/2014).

La Corte territoriale, dopo aver esposto i punti salienti della decisione della Corte Costituzionale indicata dalla ricorrente a fondamento della sua domanda e fornito una non censurabile lettura di detta sentenza, ha ritenuto che la fattispecie sottoposta al suo esame non consentisse l’applicazione dei principi desumibili dalla citata pronuncia.

Le censure contenute nel ricorso, da un lato, non evidenziano errori in diritto della Corte territoriale in relazione all’enucleazione dei principi desumibili dalla pronuncia della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della stessa, e,dall’altro lato, il ricorso difetta di autosufficienza e dunque di mancanza di specificità in violazione dell’art. 366 c.p.c. con riferimento alla concreta situazione pensionistica della lavoratrice che non risulta adeguatamente esposta onde evidenziare circostanze concrete che avrebbero,contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, consentito di applicare i principi sopra enunciati. Dalla sentenza impugnata emerge, comunque, che in base al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 3, e L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 17, la pensione di anzianità della C. decorrente dal (OMISSIS) era stata determinata sulla base della retribuzione percepita nelle ultime 407 settimane di contribuzione e che la domanda della stessa era volta ad ottenere il ricalcolo della pensione escludendo il periodo di riduzione della retribuzione del 1989 (ma, in verità, non è neppure ben specificato quale periodo dovrebbe essere, secondo la ricorrente, neutralizzato riferendosi a volte all’anno 1989 ed altre volte agli anni a decorrere 1989, nè risulta la rilevanza di detto periodo ai fini della maturazione del requisito pensionistico) dovendo ritenersi pertanto corretto, in quanto non adeguatamente censurato, quanto affermato nella sentenza impugnata che non ha ravvisato i presupposti per l’applicazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale che, comunque, esclude la neutralizzazione dei periodi contributivi finali rilevanti ai fini del raggiungimento della pensione o anteriori al periodo determinato dalla legge per il calcolo della retribuzione pensionabile.

In ogni caso la sentenza della Corte Costituzionale, posta a base della domanda della ricorrente, si riferisce ad una legislazione diversa ed ad un periodo diverso e, come correttamente ha affermato la Corte territoriale (v. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell’entrata in vigore di un regime legislativo nuovo, considerazioni che hanno portato la Corte d’appello ad escludere il denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., considerato che “nel nuovo sistema l’individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che… rientra nell’ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata… non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare all’Inps le spese del presente giudizio la cui quantificazione è limitata alla partecipazione dell’Istituto alla discussione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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