Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22314 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5740-2008 proposto da:

C.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso gli avvocati

NAPOLITANI SIMONA, ANTONINO SPINOSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

09/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato POLIMENI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro 9-01-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Si è costituito il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha considerato il periodo dì ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00; procedimento presupposto: 1 grado, novembre 2000 gennaio 2006).

Va precisato che non si può prescindere dagli ordinari termini di ragionevole durata (tre anni, per il primo grado) per intere categorie di controversie (nella specie, causa di lavoro), ma soltanto con riferimento al singolo procedimento, in relazione al quale il ricorrente nulla precisa.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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