Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22314 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21820-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO SANTO SPIRITO 3,

presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Azienda medesima, rappresentata

e difesa dall’avvocato GLORIA DI GREGORIO;

– ricorrente –

contro

BIOS SPA, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO D’AMATA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BIOS SPA, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) già ASL ROMA

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIAFILIPPO MEDA 35, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Azienda medesima, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA FALLERINI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5758/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti ricorsi svolti rispettivamente in via principale ed in via incidentale l’Azienda Sanitaria Locale Roma (OMISSIS) e la Regione Lazio impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello della BIOS s.r.l., ha riformato l’impugnata decisione di primo grado ed ha condannato le odierne ricorrenti al pagamento in favore di detta appellante dei compensi dovuti a fronte di prestazioni specialistiche erogate in favore di assistiti del SSN oltre il budget fissato per l’anno 2006 e ne chiedono la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 2041 c.c., essendo provato, in ragione dei vincoli di spesa vigenti in materia ed alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 10798/2015, che l’arricchimento non era voluto e non era stato consapevole, essendosi perciò trattato di arricchimento imposto.

Ai mezzi così articolati resiste con controricorso la BIOS. Memoria dell’ASL (OMISSIS) e della BIOS, nonchè dell’Azienda Sanitaria Locale Roma (OMISSIS) ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità della memoria deposita dall’ASL (OMISSIS), essendo costei estranea al giudizio non avendo notificato il controricorso di seguito agli atti di gravame dell’ASL (OMISSIS) e della Regione.

3. Nel merito il motivo, svolto comunemente da entrambi i ricorsi, è fondato.

E’ invero convinzione che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare – e di reiterare, incidentalmente, anche da ultimo (Cass., Sez. III, 29/10/2019, n. 27608) -, indagando segnatamente una fattispecie del tutto speculare a quella qui in esame, che, poichè alla stregua dell’insegnamento delle SS.UU. è in facoltà dell’ente escusso provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole – in breve, che fu imposto – “deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge… di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando all’attuale ricorrente il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocamente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa” (Cass., Sez. III, 24/04/2019, n. 11209).

Poichè è nella specie incontestato che la Regione Lazio con la D.G.R. 143 del 22.3.2006 abbia assegnato per l’anno 2006 a ciascuno dei soggetti privati accreditati, eroganti prestazioni specialistiche ambulatoriali e, quindi, anche alla BIOS il budget individuale di spesa per il periodo in questione, ne discende che, ravvisandosi in ciò la manifestazione di una volontà contraria al conseguimento dell’utilitas, l’arricchimento legittimato dal decidente ha natura di arricchimento imposto.

4. Le obiezioni che BIOS muove all’indirizzo interpretativo enunciato nei citati precedenti evocano aspetti fattuali (il SSN trarrebbe un indiretto beneficio in relazione alle prestazioni erogate extrabudget in ragione della loro compensabilità in via forfettaria; non è sostenibile che nella specie il SSN, fissando un tetto di spesa, abbia rifiutato l’arricchimento, avuto riguardo ai provvedimenti a tal fine adottati) estranei alla trattazione di merito e peraltro non scrutinabili da questa Corte; ovvero profili di diritto (compatibilità tra tetti di spesa e diritto alla salute) destinati a restare assorbiti dalla considerazione che la programmazione della spesa in ambito sanitario, di cui la prefissione di tetti di remunerazione per le prestazioni erogate dagli enti accreditati costituisce un passaggio non secondario, è frutto di discrezionalità legislativa intesa a promuovere, nel bilanciamento tra i molteplici interessi in gioco, un equo contemperamento tra primari obiettivi di finanza pubblica e tutela della salute collettiva.

5. I ricorsi vanno dunque accolti e, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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