Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22313 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19498-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA n. 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 840/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.G. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come la presunzione di distribuzione degli utili della Abacus Marine s.r.l. (a ristretta base sociale), in mancanza della prova dell’avvenuta concreta distribuzione, non avrebbe potuto operare poichè, con separata sentenza, gli stessi giudici avevano annullato l’accertamento nei confronti della società.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la decisione impugnata sarebbe stata priva dei motivi di fatto e di diritto, limitandosi ad un pedissequo richiamo di altra sentenza, pronunziata contestualmente dallo stesso Collegio, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti della società;

che, col secondo, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe ritenuto definitiva la sentenza emessa nell’ambito dell’accertamento societario, benchè fosse ancora pendente il ricorso per cassazione proposto dalla società nei confronti della sentenza di secondo grado che, in riforma della decisione di prima istanza, aveva accolto l’appello dell’ufficio;

che, mediante il terzo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: non essendo passata in giudicato la sentenza riguardante gli accertamenti nei confronti della Abacus Marine s.r.l., la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, infatti, non può reputarsi illegittimo il richiamo per relationem ad altra sentenza, anche coeva, la quale, come nel caso di specie, ne costituisca il presupposto, ossia la decisione pregiudiziale sull’accertamento a carico della società;

che il secondo motivo è fondato, giacchè la CTR ha erroneamente attribuito efficacia di definitività alla sentenza presupposta, che invece era (ancora) priva di tale carattere; che il terzo motivo non è fondato;

che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 1 febbraio 2016, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. L, n. 4442 del 21/02/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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