Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22313 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 15/10/2020), n.22313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33890-2019 R.G. proposto da:

UNICREDIT LEASING SPA e per essa la DOVALUE SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

FLAMINIO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO ZURLO;

– ricorrente –

contro

PETRILLI GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo

studio dell’avvocato FABIO BLASI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA ARGENTA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 4423/2019 del

TRIBUNALE di TORINO, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di

regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto ingiuntivo emesso in data 6/6/2018, il Tribunale di Torino ha ingiunto a Petrilli Group s.r.l. la consegna, in favore di Unicredit Leasing s.p.a., di una macchina da stampa concessa a titolo di locazione finanziaria alla società ingiunta;

in sede di opposizione, la Petrilli Group s.r.l., tra le altre difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino;

a seguito di trattazione, con sentenza resa all’udienza del 2/10/2019, il Tribunale di Torino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente, alternativamente, il Tribunale di Imperia e quello di Milano, disponendo, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;

a fondamento del decisione assunta, il Tribunale di Torino ha evidenziato come – al di là della validità formale della clausola contrattuale con le quali le parti avevano convenuto il potere esclusivo di Unicredit Leasing s.p.a. (in forza di una clausola c.d. ‘asimmetricà) di adire quattro fori diversi a propria scelta (tra cui quello torinese) in relazione alle controversie riferite al contratto in esame – la scelta negoziale derogativa della competenza doveva ritenersi distorsivamente condizionata dalla violazione, da parte della società predisponente, del canone di buona fede e di correttezza contrattuale, con la conseguente inefficacia di detta scelta a giustificare la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della controversia in esame;

avverso la sentenza del Tribunale di Torino, la Unicredit Leasing s.p.a. (e, per essa, la doValue s.p.a.) ha proposto regolamento di competenza sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

la Petrelli Group s.r.l. si è costituita depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la società ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice di merito contraddittoriamente rilevato l’invalidità sostanziale, per abuso processuale, della clausola derogativa della competenza convenuta tra le parti, pur avendo evidenziato la corretta stipulazione della stessa in relazione alle previsioni di cui agii artt. 1341 e 1342 c.c., con l’attestazione della conseguente piena consapevolezza, da parte della società utilizzatrice, del potere della concedente di adire, in relazione alle eventuali controversie connesse all’esecuzione del contratto in esame, i diversi fori puntualmente individuati;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175,1362,1366,1367,1369 e 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il Tribunale di Torino erroneamente rilevato la contrarietà a buona fede e correttezza della clausola derogativa della competenza oggetto dell’odierno esame, incorrendo nell’evidente violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale imposti dalla legge, avendo le parti specificamente indicato i fori alternativamente invocabili dalla società concedente nel pieno rispetto dei requisiti formali imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c.;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 3, 33 e 34, nonchè degli artt. 1366,1369 e 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente attribuito carattere decisivo al requisito della debolezza economica della società utilizzatrice, o dell’asimmetria informativa tra le parti del rapporto negoziale in esame, in contrasto con la natura imprenditoriale e la struttura societaria della Perelli Group s.r.l., tale da escludere alcuna rilevanza, anche sotto il profilo della buona fede contrattuale, di detti parametri interpretativi;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente affermato il carattere indeterminato della clausola di deroga della competenza territoriale convenuta tra le parti, senza tener conto della specificità dei fori individuati e degli affari (connessi al rapporto contrattuale in esame) specificamente interessati dalla deroga;

con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 25 Cost., nonchè degli artt. 6,28 e 29 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente richiamato i precedenti giudiziari menzionati in relazione ai profili di indeterminatezza della clausola derogativa della competenza; precedenti da ritenersi, nella specie, totalmente irrilevanti, avuto riguardo al pieno rispetto, da parte della clausola derogativa oggetto dell’odierna controversia, del principio costituzionale della precostituzione del giudice, tenuto conto della predeterminata individuazione, tanto degli uffici giudiziari invocabili, quanto degli specifici affari interessati dalla previsione convenzionale;

le censure articolate dalla società ricorrente – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondate;

osserva preliminarmente il Collegio come nessuna questione risulti controversa tra le parti (essendo stata peraltro confermata dal giudice a quo) in ordine al pieno rispetto, da parte dei contraenti, del dettato degli artt. 1341 e 1342 c.c.; ciò che esclude in limine la rilevabilità dell’eventuale carattere invalido della clausola derogativa della competenza territoriale oggetto dell’odierno esame sotto il profilo della mancata conoscenza (e accettazione), da parte del contraente aderente (nella specie, della società utilizzatrice) della facoltà riservata alla Unicredit Leasing s.p.a. di adire, con carattere di asimmetria rispetto alle prerogative della controparte contrattuale, diversi fori alternativamente individuati come competenti per territorio;

ciò posto, varrà ulteriormente rimarcare come, sulla base del più recente orientamento di questa Corte di legittimità (che il Collegio condivide nella sua interezza, richiama e conferma al fine di assicurarne continuità), la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cd. clausola asimmetrica), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l’altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all’autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15103 del 21/07/2016, Rv. 641271 – 01; cfr. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 9314 del 09/04/2008, Rv. 602723 – 01);

nell’affermare tale principio, la Corte di legittimità ha sottolineato come non possa essere ravvisato alcun abuso processuale nella scelta di un contraente di avvalersi di un determinato foro anzichè di un altro, ove tale facoltà sia stata espressamente concordata ed accettata dalla controparte, tenuto conto dell’ampiezza della discrezionalità riconosciuta alle prerogative dell’autonomia privata in materia di deroga della competenza territoriale, ove siano state osservate le specifiche disposizioni di legge in tema di contenuto e di forma;

a tale riguardo, nessuna contraddizione, rispetto a tali principi, può ritenersi ragionevolmente desumibile dai precedenti arresti della giurisprudenza di questa Corte – là dove ribadiscono la sottoponibilità dell’interpretazione della clausola derogativa della competenza territoriale agli ordinari canoni legali di ermeneutica contrattuale, segnatamente sotto il profilo del rispetto del criterio di buona fede (art. 1366 c.c.), di una misura di coerenza tra i contenuti della clausola derogativa, la natura e l’oggetto del contratto (art. 1369 c.c.), nonchè del favore per il contraente che aderisce all’altrui predisposizione (art. 1370 c.c.) – dovendo in ogni caso, il giudice di merito, farsi carico dell’esame approfondito di tali aspetti interpretativi nei casi di clausole stipulate in termini non sufficientemente determinati (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 22/02/2000, Rv. 534197 – 01) o ambigui (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19368 del 12/09/2014), senza ritenerli impliciti (in re ipsa) nella sola stipulazione (naturalmente valida, in relazione al disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c.) di una clausola asimmetrica di deroga della competenza territoriale;

in particolare, osserva il Collegio come la sola individuazione, nell’ambito di una clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale, di una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti (di regola, dalla parte predisponente le condizioni generali, il modulo o il formulario), ancora non valga, di per sè, a rappresentare un vulnus al principio costituzionale di precostituzione del giudice, attesa la perdurante coerenza, di tale previsione convenzionale, ai principi del sistema che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all’autonomia negoziale, sia pure entro i limiti di forma e di sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29 c.p.c., un ampio margine di discrezionalità, liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti;

nel caso di specie, l’avvenuta espressa individuazione, nella clausola derogatoria della competenza territoriale in esame (pacificamente conclusa nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.), dei singoli fori specificamente invocabili dalla società predisponente, e l’espresso riferimento di detta clausola a un ambito di affari adeguatamente determinato e specifico (segnatamente coincidente con le controversie derivabili dal contratto di leasing in esame), deve ritenersi tale da escludere alcuna violazione dei parametri normativi indicati dall’art. 28 e 29 c.p.c., nè alcuna compromissione del principio di precostituzione legale del giudice (di cui all’art. 25 Cost.), con la conseguente attestazione della piena validità formale sostanziale di detta pattuizione convenzionale, in contrasto con quanto erroneamente ritenuto dal giudice a quo;

sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del regolamento proposto, dev’essere affermata la (concorrente) competenza territoriale del Tribunale di Torino in relazione alla controversia in esame;

sussistono giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Torino in relazione alla controversia in esame.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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