Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22313 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 05/09/2019), n.22313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28092-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CALABRETTA PAOLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2130/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA,

depositato il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione, con cinque motivi, avverso il decreto del tribunale di Ragusa in data 12-10-2017, col quale è stata parzialmente accolta l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il tribunale di Ragusa ha motivato la decisione affermando che l’opposizione era stata fatta – con riferimento alle domande di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dell’elenco – in quanto erroneamente non era stata ammessa la somma richiesta a titolo di aggio, spese tabellari e interessi di mora in relazione a talune cartelle di pagamento per carichi tributari;

in tal guisa il tribunale ha ritenuto che: (a) per le domande di cui ai cron. 1 e 3, l’aggio e le spese di notifica della cartella dovevano spettare ma, non trattandosi di crediti inerente al tributo sebbene all’attività di esazione, l’ammissione era da fare al chirografo, mentre il credito per interessi moratori doveva essere ammesso col privilegio proprio della sorte capitale afferente; (b) per le domande di cui ai cron. 2 e 4 niente doveva essere ammesso, essendosi trattato di cartelle notificate dopo la sentenza di fallimento;

la ricorrente denunzia: (i) col primo motivo l’omessa pronuncia del tribunale (art. 112 c.p.c.) in ordine al privilegio per le somme a titolo di tributi, fatte oggetto di insinuazione in tutte e quattro le domande; (ii) col secondo motivo la violazione delle norme relative al privilegio (art. 2752 c.c. e ss. e art. 2778 c.c., L. Fall. art. 93 e art. 2697 c.c.), ove mai si dovesse reputare esistente una pronuncia implicita negativa sul punto; (iii) col terzo motivo, la violazione degli artt. 2745 e 2752 c.c. per non avere il tribunale ritenuto esistente il collegamento tra l’aggio e il tributo ai fini della collocazione in privilegio del credito relativo all’aggio; (iv) col quarto motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e della L. Fall., art. 93, nonchè in subordine al nullità della decisione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in ordine alle domande di cui ai nn. 2 e 4, non essendo stato considerato il (o comunque non essendovi stata decisione sul) fatto che l’estratto di ruolo era idoneo a fondare la domanda per l’aggio e le spese indipendentemente dalla notificazione della cartella; (v) col quinto motivo l’erronea compensazione delle spese processuali a fronte dell’art. 91 c.p.c.;

il primo motivo è manifestamente fondato;

emerge dal ricorso che tutte e quattro le domande avevano avuto riguardo a crediti per tributi e per contributi Inail, oltre che per aggio, spese di notifica e interessi;

emerge inoltre che le relative somme erano state ammesse al passivo in chirografo (con decurtazioni), anzichè col richiesto privilegio;

diversamente da quanto affermato dal tribunale, l’opposizione al passivo era stata tuttavia avanzata prospettando l’erroneità del provvedimento del giudice delegato non solo relativamente all’aggio, alle spese di notifica e agli interessi, ma anche alla collocazione chirografaria, anzichè privilegiata, della sorte di cui alle cartelle; e su tale profilo dell’opposizione è mancata la pronuncia;

l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo;

il terzo motivo è manifestamente infondato;

la censura in tal caso inerisce alla negazione della collocazione privilegiata del credito insinuato a titolo di aggio e spese (v. esplicitamente ricorso, pag. 24), a fronte dell’orientamento di questa Corte, al quale il tribunale si è correttamente attenuto, per cui l’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, e il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Cass. n. 25932-15, Cass. n. 7868-14);

le distinte considerazioni svolte dalla ricorrente riflettono la questione della causa del credito quale giustificativo generale di ogni privilegio – che è questione ovvia ma ininfluente rispetto all’aggio; esse non inducono a modificare il citato orientamento; pure il quarto motivo è manifestamente infondato; non rileva affatto la possibilità del concessionario di insinuarsi al passivo in base all’estratto di ruolo, poichè qui si discute (v. ricorso, pag. 28) del credito per aggio, spese e interessi relativamente alla notifica delle cartelle; notifica che il tribunale, senza avverse censure, ha accertato inutilmente eseguita dopo la sentenza di fallimento;

il quinto motivo è assorbito, attesa la necessità di cassare il decreto in relazione al primo mezzo;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Ragusa, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale, attenendosi ai principi esposti, colmerà l’omissione e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il quinto; rigetta i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Ragusa.

Deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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