Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22312 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16868/2016 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO,

n. 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7135/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che V.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, contro quattro cartelle di pagamento per TARSU-TIA, relativa agli anni 2000-2005;

che, nella sua decisione, la CTR – per quel che ancora interessa – ha compensato le spese di lite, “tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale”.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, il V. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente proceduto alla compensazione integrale delle spese di lite, nonostante la normativa ratione temporis vigente prevedesse la compensazione delle spese di lite solo per gravi ed eccezionali ragioni, mai esplicitate per iscritto;

che, mediante il secondo, lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che Equitalia s.p.a. non si è costituita;

che il primo motivo dedotto dal ricorrente è fondato;

che, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – come nella specie, la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6-5, n. 14411 del 14/07/2016; Sez. 6-5, n. 11217 del 31/05/2016);

che il secondo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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