Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22312 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 03/11/2016), n.22312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. LOTITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE s.p.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Viale MAZZINI 134,

presse studio dell’avv. FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avv. Tosi Paolo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliata GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

la rappresenta difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2010 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 27/01/2010 r.g.n. 704/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2016 dal Consigliere Dr. Leo Giuseppina;

Udito l’avv. Riccardi Raffaele, per delega verbale avv. Tosi Paolo;

udito l’Avvo. FARES ILARIA ANITA per delega Avvocato GALLEANO SERGIO

NATALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’inammissibilità; !n

subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata il 20/1/2010, rigettava l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto stipulato inter partes relativamente al periodo 6/7/200430/10/2004 per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, con conseguente riconoscimento dell’esistenza di un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 6/7/2004 e condannava la società Poste Italiane al pagamento, in favore della I., delle retribuzioni dall’11/11/2004, data della convocazione della società per il tentativo di conciliazione, sino alla riammissione in servizio, oltre accessori con deduzione dell’eventuale aliunde perceptum.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi cui resiste la I. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 1362 e ss. relativamente al contratto di assunzione, sostenendo che la Corte di merito ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto all’unico contratto sottoscritto dalla I. reputando che la clausola non soddisfi il requisito di specificità previsto dalla legge; e ciò in quanto non vengono indicate le ragioni che hanno indotto la società a sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con lavoratori assunti a tempo determinato, nè quali fossero i lavoratori assenti dal servizio che dovevano essere sostituiti, nè le ragioni della loro assenza; e ciò, senza peraltro, tenere in considerazione le pronunzie della Suprema Corte anche precedenti al deposito della sentenza impugnata (tra le altre, sent. 26/1/2010, n. 1577; n. 2279 dell’1/2/2010; n. 6328 del 16/3/2010), in cui si precisa che le ragioni giustificatrici del termine possono risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso per relationem da altri testi scritti accessibili alle parti.

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè degli artt. 1362 e 2697 c.c. e degli artt. 420 e 421 c.p.c., in relazione al contratto di assunzione; ed altresì omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per giudizio, lamentando che la Corte territoriale abbia statuito la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti in ragione della genericità della causale indicata, con ciò confondendo la suddetta causale (cui fa riferimento il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente a contratti stipulati per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al recapito presso il Polo corrispondenza della Regione Lombardia) con la vecchia fattispecie legale prevista dall’abrogata L. n. 230 del 1962 che prevedeva l’assunzione a tempo determinato per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione al posto, sempre che nel contratto sia indicato il nome del lavoratore e la causa della sostituzione.

3. Con il terzo motivo, articolato “in subordine”, si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio; nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che la violazione dell’art. 1 citato comporterebbe una sanzione non prevista dal legislatore, in evidente analogia con la L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, che sanciva la conversione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto a termine sorto in assenza dei presupposti legali.

4. Con il quarto motivo, articolato “in estremo subordine”, si deducono “le conseguenze dell’eventuale violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all’art. 32, comma 5, introdotto dalla L. n. 183 del 2010”.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Premesso che, nella fattispecie, la causale cui la società Poste Italiane ha fatto riferimento per la stipula del contratto a tempo determinato di cui si tratta attiene a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al recapito presso il Polo corrispondenza della Regione Lombardia”, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1576/2010; Cass. n. 1577/2010; Cass. n. 8286/2012), nella materia. Alla stregua di tale orientamento, ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale in questa sede si fa richiamo, va sottolineato che l’introduzione di un sistema (derivante dal superamento di quello rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti), articolato per clausole generali – in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte delle suesposte ragioni -, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di enunciare l’esigenza di sostituire lavoratori assenti, integrandola con l’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale, i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni del lavoratore da sostituire, il diritto di quest’ultimo alla conservazione del posto di lavoro; in modo da consentire la determinazione del numero dei lavoratori da sostituire, anche se non identificati nominativamente.

E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento, tuttavia, ha sottolineato che deve, comunque, tenersi sempre conto delle situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato.

Nel caso di specie, la Corte di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha preso adeguatamente in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e, soprattutto, non ha proceduto alla valutazione del grado di specificità delle ragioni secondo la metodologia cui si è fatto innanzi richiamo, sottraendosi, in tal modo, all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto stesso al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto – restando, all’evidenza, assorbiti gli altri motivi -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA