Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22311 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26159-2010 proposto da:

C.M. in V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio

dell’avvocato MOZZI VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LUCA PECORARO, MASSIMO TRAVOSTINO, FRANCESCO MAZZI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio del dott.

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato VLADIMINRO DARIO

GAMBA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1258/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

19.6.09, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Vincenzo Mozzi che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato Alessandro Chieco Bianchi

(per delega avv. Dario Vladimiro Gamba) che si associa alla relazione

scritta.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto;

“In esito ad una complessa vicenda processuale, la Corte di appello di Torino, rigettando l’impugnazione proposta da C.M. in V., confermava la sentenza del Tribunale di Torino n. 8166 del 2007, con la quale veniva: rigettata la domanda di danni per responsabilità precontrattuale avanzata da C.M.;

condannata la stessa C. al pagamento dei danni, da occupazione abusiva di un immobile.

Avverso la sentenza di appello (del 24 settembre 2009), C. M. propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso C.V..

Proposta di decisione.

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Con il secondo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

1.1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Rispetto alla parte della sentenza che ha confermato il rigetto della domanda di responsabilità precontrattuale, la ricorrente (con il primo motivo) argomenta sull’affidamento in ordine alla futura vendita dell’immobile (dalla stessa occupato) che risulterebbe, soprattutto, da una scrittura del 16 settembre 1979, che sarebbe stata redatta alla presenza della madre e del fratello V., e alla quale sarebbero state apportate correzione successivamente per volere di altra sorella (poi defunta). Affidamento, che, al fine di procurarsi il denaro per l’acquisto di quello occupato, l’avrebbe indotta a vendere ad un prezzo più basso un immobile di proprietà, con conseguente danno. Tuttavia, di tale atto non vi è traccia nel ricorso, se si esclude un breve stralcio (pag. 13 ricorso). Nè la ricorrente specifica in quale sede processuale il documento integrale risulti prodotto. Nè allega il documento al ricorso, avvalendosi della possibilità di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4.

Pertanto, il motivo difetta del requisito di autosufficienza, come codificato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e applicato dalla costante giurisprudenza della Corte (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161).

3. Rispetto alla parte della sentenza che ha confermato la condanna della C. al pagamento dei danni da occupazione abusiva, il motivo di censura si sostanzia nel difetto di motivazione in cui la corte di merito sarebbe incorsa nell’aderire ad un indirizzo giurisprudenziale (secondo cui il danno discende dalla perdita di disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguirne utilità potenziale, con conseguente riferimento al danno figurativo pari al valore locativo), piuttosto che ad altro indirizzo (che richiederebbe la specifica prova del danno).

Il motivo è inammissibile: per il profilo in cui denuncia violazione di norma di diritto e difetto di motivazione, perchè è del tutto irrilevante che la questione di diritto sia stata risolta dal giudice di merito con una motivazione insufficiente o inadeguata (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348); per il profilo in cui, astrattamente, fa valere un vizio di motivazione, perchè è pacifico che il vizio di motivazione può concernere solo una questione di fatto e mai di diritto.

4. L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio, valutate le argomentazioni contenute nella memoria della ricorrente, è pervenuto alla conclusione che entrambi i motivi di ricorso vanno rigettati perchè manifestamente infondati; che la parte della sentenza che ha confermato il rigetto della domanda di responsabilità precontrattuale (censurata con il primo motivo) è conforme a diritto e supportata da motivazione completa e immune da vizi logici;

che, infatti, mentre la ricorrente argomenta sull’affidamento in ordine alla futura vendita dell’immobile (dalla stessa occupato) che risulterebbe, soprattutto, da una scrittura del 16 settembre 1979, che sarebbe stata redatta alla presenza della madre e del fratello V., e alla quale sarebbero state apportate correzione successivamente per volere di altra sorella (poi defunta);

affidamento, che, al fine di procurarsi il denaro per l’acquisto di quello occupato, l’avrebbe indotta a vendere ad un prezzo più basso un immobile di proprietà, con conseguente danno; la Corte di merito, al fine di escludere l’affidamento, mette in rilievo che: a) alla suddetta scrittura, avente la portata di sola ipotesi di divisione dei beni di famiglia, ne seguì un’altra (il successivo 29 settembre), avente il contenuto di preliminare di vendita del solo immobile in argomento, mai sottoscritta dalla madre, dante causa di V.; b) nessun successivo impegno di vendita dello stesso bene a C.M. fu assunto; c) che i tempi ravvicinati (dopo appena tre settimane dal preliminare di vendita mai sottoscritto) di vendita del terreno al fine di procurarsi la provvista per far fronte all’acquisto dell’immobile, fanno ragionevolmente ritenere che l’immobile venduto (asseritamente ad un prezzo fuori mercato) era stato messo in vendita prima della stessa riunione del 16 settembre;

che la parte della sentenza che ha confermato la condanna della C. al pagamento dei danni da occupazione abusiva, è conforme a diritto ed immune da vizi di motivazione;

che, infatti, il giudice, accertata l’occupazione senza titolo dell’abitazione (dal 1983 al 1987), ha applicato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato” (da ultimo Cass. 10 febbraio 2011, n. 3223);

che, in particolare, ha messo in evidenza l’intenzione della madre (dante causa di V.) di chiedere alla figlia M. un congruo canone di affitto e che l’importo liquidato è stato calcolato dal ctu facendo riferimento al valore locativo dell’immobile nel periodo di occupazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi rispetto al secondo motivo – deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna C.M. in V. al pagamento, in favore di C.V., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA