Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22311 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 15/10/2020), n.22311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25419-2019 proposto da:

B. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BADIA DI CAVA 62, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO ARCANGELI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE VALSECCHI;

– ricorrente –

contro

B.E., BR.AD., B.G., nella qualità di

eredi di B.V., B.M.M., B.C., in

proprio e nella qualità di eredi di B.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO GENTILE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONE DOMENICO POZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2725/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

Rilevato

che:

con sentenza resa in data 27/6/2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da B.V., B.M. e B.C., ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione commerciale intercorso tra gli attori, in qualità di locatori, e la B. s.r.l., in qualità di conduttrice, per inadempimento di quest’ultima, essendosi la stessa sottratta al pagamento del rateo corrispondente a tre mensilità del canone di locazione relativo agli ultimi mesi dell’anno 2016;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, pur non potendosi applicare nella specie l’art. 1456 c.c. (come erroneamente ritenuto dal primo giudice), non avendo gli attori mai invocato l’operatività della clausola risolutiva espressa originariamente convenuta tra le parti, l’ordinaria domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. (ritualmente riproposta in sede di appello dai locatori a sensi dell’art. 346 c.p.c.) doveva ritenersi in ogni caso fondata, tenuto conto dell’oggettiva gravità dell’inadempimento contestato a carico della società conduttrice;

avverso la sentenza d’appello, la B. s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

B.G., B.E. e B.A., in qualità di eredi di B.V., e B.M. e B.C., in proprio e quali eredi di B.V., resistono con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente pronunciato la risoluzione ex art. 1453 c.c., del contratto di locazione dedotto in giudizio, non avendo i locatori mai ritualmente riproposto detta domanda in sede d’appello, essendosi unicamente limitati a invocare la conferma della sentenza di primo grado con la quale il primo giudice aveva accertato l’avvenuta risoluzione ipso iure del ridetto contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui richiamato e confermato al fine di assicurarne continuità), in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 – 01);

tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev’essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 – 01, citt.);

ciò posto, è appena il caso di rilevare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia espressamente rilevato l’avvenuta chiara ed inequivoca manifestazione, da parte degli appellati, della volontà di riproporre la domanda di risoluzione contrattuale ordinaria ex art. 1453 c.c., in sede di appello, sottolineandone l’avvenuta indicazione formale alla pag. 5 dell’atto di costituzione in appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), individuando in tale specifica forma l’inequivoca intenzione degli appellanti di riaprire la discussione in sede di appello e di sollecitare l’eventuale decisione su detta domanda;

con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato in termini di ‘gravità’ (o di ‘non scarsa importanzà), ai sensi dell’art. 1455 c.c., l’inadempimento contestato a carico della società conduttrice, da tale premessa giungendo all’erronea pronuncia della risoluzione contrattuale impugnata in questa sede;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente considerato l’entità dell’inadempimento contestato a carico della società conduttrice, evidenziando come, alla data della notificazione dell’intimazione di sfratto, la morosità persistesse in misura proporzionalmente rilevante, per importi corrispondenti a due mensilità di canone, con un ritardo già scaduto da oltre 40 giorni, e pertanto oltre i limiti che, nelle locazioni abitative, giustificano la valutazione ex lege di gravità dell’inadempimento (tenendo conto che, in materia di locazione per uso diverso da quello di abitazione, il criterio di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 5, può essere tenuto in considerazione quale parametro per la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.: cfr., da ultimo, Sez. 3 -, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019, Rv. 656228 – 01), considerando, infine, che la società conduttrice era già in corso in ritardi nel pagamento dei canoni;

si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla società ricorrente;

con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la ricorrente all’integrale rimborso delle spese di lite (e al pagamento del ‘doppio contributò), senza considerare che l’impugnazione proposta in appello non era stata respinta nella sua interezza;

il motivo è manifestamente infondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;

ciò posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) o delle altre cause legittimanti;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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