Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22311 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24121-2017 proposto da:

ELIPSO FINANCE SRL, e per essa quale mandataria FBS SPA, in persona

del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO

GREGORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FINI ALESSANDRA;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

L.G., EREDI di M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1555/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso da Elipso Finance s.r.l. e per essa dalla mandataria FBS s.p.a., sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1555 del 29 giugno 2017 la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’odierna ricorrente alla restituzione, in favore di L.G. e M.N., della somma di Euro 34.763,68, oltre interessi, percepita in eccedenza dalla Banca Antonveneta s.p.a rispetto a quanto dovuto in base all’affidamento in conto corrente;

– che Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si difende con controricorso;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) nullità della sentenza e del procedimento, per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’odierna ricorrente, condannando quest’ultima – la cessionaria – e non la banca cedente alla restituzione d’indebito;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c., comma 3, e art. 2735 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, poichè la corte di merito ha attribuito valore confessorio ad una missiva della Banca Antonveneta s.p.a., avente ad oggetto la riduzione del tasso di interesse passivo, in assenza di effettiva volontà negoziale in capo alla stessa e, dunque, di consapevolezza circa il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole;

– che il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in quanto esso introduce questione nuova, senza la indicazione del luogo e del tempo della precedente deduzione, la parte omettendo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito del preteso difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto e, contravvenendo al principio di autosufficienza, non indica in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello;

– che, pertanto, deve farsi applicazione del consolidato principio (e plurimis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405) secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di error in procedendo, in relazione al quale la corte è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo;

– che, altresì, si ricorda come, secondo orientamento costante, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440): invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989);

– che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile;

– che l’orientamento consolidato di questa Corte afferma come “l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino riconoscimento (.) di un finto contrario alla parte stessa, cioè se costituiscano confessione, si risolve in un appreamento di Atto non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (così già Cass. n. 3723/1974; e, quindi, moltissime altre: Cass. 1 marzo 2018, n. 4829; Cass. 22 novembre 2017, n. 27794; Cass. 18 settembre 2015, n. 18346; Cass. 2 luglio 2015, n. 13597; Cass. 4 aprile 2003, n. 5330; Cass. 27 settembre 2000, n. 12803);

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, di Euro 3.000,00, oltre ad Euro 100 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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