Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22311 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. II, 03/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24834/2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA C MACCARI 123, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORFIDIA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo STUDIO LEGALE IACOBELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO CAROZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2800/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato CAROZZA Domenico, che deposita cartolina di

ricevimento, difensore del resistente che ha chiesto

l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2004 B.F. impugnava la delibera assunta dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), della quale era venuta a conoscenza solo attraverso una missiva speditale il 20 aprile 2004 dall’amministratore, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità perchè adottata senza darne avviso preventivo a tutti i condomini.

Si costituiva il Condominio ed opponeva che l’amministratore aveva regolarmente e tempestivamente dato comunicazione con raccomandate postali della data dell’assemblea a tutti i condomini, compresa l’attrice B.. Chiedeva perciò il rigetto della domanda e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ritenuto che non era prevista alcuna forma particolare per la comunicazione delle convocazioni dell’assemblea e che il Condominio convenuto aveva provato di avervi provveduto con la produzione dell’elenco delle raccomandate corredato da timbro postale e della attestazione dell’Amministrazione P.T. (dalla quale emergeva che la raccomandata era stata consegnata in data 18 aprile 2003 a “Carozza Domenico, delegato della sig.ra B.F.”), rigettava la domanda attrice e quella riconvenzionale.

Avverso tale pronuncia proponeva appello B.F..

Si costituiva il Condominio (OMISSIS), eccependo l’inammissibilità del gravame e la sua infondatezza.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 31 agosto 2011, in riforma della impugnata sentenza, annullava la delibera assembleare del 23 aprile 2003, sulla base, delle seguenti considerazioni: a) il termine libero di cinque giorni prescritto dall’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, deve farsi decorrere dalla ricezione da parte del condominio della convocazione (e non dalla spedizione della stessa), avendosi riguardo, nel caso di duplice convocazione dell’assemblea effettuata con un unico avviso, alla data di prima convocazione; b) poichè la consegna della raccomandata al delegato della B. risultava avvenuta il 18 aprile 2003, il termine suddetto non poteva considerarsi rispettato con riferimento all’adunanza del 22 aprile 2003, con la conseguenza che la delibera assunta senza la sua partecipazione doveva reputarsi invalida.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. B.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1335 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo l’istante, la Corte d’appello non aveva tenuto conto che la raccomandata contenente la convocazione per l’assemblea del 22 aprile 2003, inviata alla residenza della B. in data 8 aprile 2003, era stata, dopo l’infruttuoso tentativo di recapito, posta in giacenza presso l’ufficio postale di Caserta in data 9.4.2003, previo rilascio del relativo avviso, per essere poi ritirata in data 18 aprile 2003: in conseguenza assume il ricorrente – già in data 9 aprile 2003 il plico doveva ritenersi entrato nella disponibilità della destinataria.

Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza e di specificità del motivo. L’atto di impugnazione risulta infatti corredato di una esauriente esposizione dei fatti e la censura svolta non evidenzia la denunciata genericità.

Il motivo, poi, è fondato.

Per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata (Cass. 27 luglio 1998, n. 7370; Cass. 1 aprile 1997, n. 2847; Cass. 23 settembre 1996, n. 8399; Cass. 13 agosto 1981, n. 4909; Cass. 11 febbraio 1978, n. 628; più di recente, per l’applicazione del principio in materia di contestazione degli addebiti del licenziamento individuale: Cass. 15 dicembre 2009, n. 6527; Cass. 24 aprile 2003, n. 6527; il principio è richiamato anche da sentenze non massimate, o non massimate nei termini che qui interessano: cfr. da ultimo Cass. 4 agosto 2016, n. 16330).

Pertanto, in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Ne discende che il riferimento, operato dalla Corte di appello, al momento della consegna del plico raccomandato è improprio.

Di qui la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà conformarsi al principio di diritto enunciato e dovrà pure provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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