Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22310 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20909-2010 proposto da:

LITHOS SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,

presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che la rappresenta e

difende, giuste procure speciali che vengono allegate in atti;

– ricorrente –

contro

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato LEONI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOTA FERDINANDO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18110/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 18.8.09,

depositata il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Paolo Leoni che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con il primo motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, secondo la ricorrente, il debitore esecutato avrebbe dovuto avanzare le proprie contestazioni in merito alla sua esposizione debitoria nei confronti di Lithos S.p.A. con un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che sarebbe stata l’unico strumento a disposizione della parte;

pertanto, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove afferma che il debitore esecutato che intenda contestare l’an o il quantum dei crediti possa proporre opposizione all’esecuzione, non essendo tale facoltà esclusa in ragione della proponibilità della controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. e laddove ha comunque ritenuto proposta, nel caso di specie, tale ultima controversia, ritenendone l’ammissibilità;

la decisione impugnata è corretta poichè ha fatto applicazione del principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui “la diversità tra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato della espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altro il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615). L’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quando più non occorre stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l’intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d’invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l’ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'”an exequendum”, ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510 c.p.c., comma 3), costituisce una controversia prevista dall’art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma” (Cass. n. 5961/2001, nonchè già Cass. S.U. n. 1082/1997);

con riguardo all’ulteriore assunto della ricorrente, secondo cui, nel caso di specie, il debitore esecutato avrebbe dovuto contestare la determinazione della somma effettuata ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ., ricorrendo al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di determinazione emessa nel sub- procedimento di conversione e non attendendo la fase distributiva, va evidenziato quanto segue;

il precedente richiamato in ricorso afferma espressamente che, pur essendo ammessa, avverso l’ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ., (oltre all’opposizione all’esecuzione anche) l’opposizione agli atti esecutivi al fine di sollevare, non solo contestazioni relative all’inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da detta norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all’ammontare del credito del creditore procedente e all’ammontare nonchè alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti, tuttavia essa non preclude la proponibilità del rimedio dell’art. 512 cod. proc. civ., essendo precluso al debitore soltanto di proporre nuovamente in fase distributiva le medesime questioni già proposte e decise nel giudizio ex art. 617 cod. proc. civ.; il principio, già contenuto in Cass. n. 20733/09, citata dalla ricorrente, è stato espressamente ribadito dalla recente sentenza di questa Corte n. 6733/11, secondo cui “in sede di conversione del pignoramento nel processo esecutivo, è ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi già avverso l’ordinanza, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., di determinazione della somma dovuta, ma è altresì possibile al debitore indursi all’esperimento di tale impugnazione fino al momento delle distribuzione…omissis…”: entrambi i precedenti sono stati pronunciati con riferimento a casi regolati dal testo originario degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., sicchè, dopo la modifica apportata al primo dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, è da intendersi che la contestazione ex art. 512 cod. proc. civ. non sia preclusa dall’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ. e che essa, come accaduto nel caso di specie, vada proposta all’udienza fissata per la distribuzione del ricavato e vada decisa dal giudice dell’esecuzione con ordinanza impugnabile, a sua volta, “nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 2″;

ancora, il ricorrente insiste nel rilievo, già svolto nella fase di merito, secondo cui la controversia cd. distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. non sarebbe ammissibile nell’ipotesi in cui vi sia un solo creditore, essendo in tale caso esperibile l’unico rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi;

il rilievo trova corretta smentita nella sentenza impugnata che ricostruisce correttamente il sistema dei rimedi esperibili nella fase distributiva, secondo quanto sopra esposto, e non è certo confortato dai precedenti richiamati in ricorso che riguardano la situazione processuale, diversa dalla presente, in cui era stata già pronunciata un’ordinanza di assegnazione: questa, nel sistema vigente prima della novella entrata in vigore il 1 marzo 2006 (che è invece, come detto, applicabile al caso di specie), avrebbe potuto essere opposta col rimedio dell’art. 617 cod. proc. civ. e ciò ebbero ad affermare i detti precedenti; da questi non si ricava affatto, nemmeno nel vigore dell’originario sistema codicistico, il principio che si vorrebbe affermato da parte ricorrente.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione per non avere il giudice di merito correttamente valutato le risultanze istruttorie;

il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, laddove contesta il criterio di calcolo seguito dal Tribunale in conformità a quanto ritenuto da questa Corte a S.U. nella sentenza n. 12639/08 ed è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 laddove contesta la motivazione concernente il calcolo degli interessi di mora sul capitale residuo, effettuata mediante rinvio alla consulenza di parte della stessa Lithos S.p.A., poichè non riporta in ricorso il contenuto di tale consulenza dal quale si sarebbe potuto desumere l’importo del capitale sul quale il consulente ebbe a calcolare gli interessi e che, secondo la ricorrente, sarebbe superiore a quello considerato dal Tribunale;

è altresì inammissibile la doglianza concernente il difetto di motivazione sul (preteso) mancato riconoscimento delle spese legali, poichè la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto il relativo motivo di opposizione avverso l’ordinanza del 22 novembre 2007 (che ebbe a decidere la contestazione ex art. 512 cod. proc. civ.) e, non risultando detto motivo di opposizione nemmeno dalla sentenza impugnata, sarebbe stato onere della Lithos S.p.A. specificare in ricorso le modalità ed i termini della proposizione della doglianza nella fase di merito: in mancanza, il motivo è inammissibile perchè nuovo”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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