Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22310 del 21/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22310 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 21594-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
PERINI FRANCESCO PRNFNC62D01L840W, BENEDE I II
MARTA BNDMRT66R68L840S;
– intimati avverso la sentenza n. 37/16/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 14.3.2011, depositata il
28/04/2011;

Data pubblicazione: 21/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 21594 sez. MT – ud. 24-09-2014
-2-

Corte di Cassazione
Sezione Sesta Civile (Tributaria)
RG. n. 21594/11
Ricorrente: agenzia delle entrate
Intimati: Francesco Perini +l
Oggetto: annullamento avviso di liquidazione,
Ordinanza

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto n. 37/16/11, pubblicata il
28 aprile 2011, con la quale essa, pronunciando sull’appello di
Francesco Perini e Marta Benedetti contro la decisione di quella
provinciale, rimetteva le parti dinanzi al giudice di prime cure,
per l’integrazione del contraddittorio con l’agenzia del territorio, mentre l’opposizione relativa all’avviso di liquidazione
dell’imposta complementare di registro, inerente all’acquisto di
una casa, in un primo momento tassato con l’agevolazione relativa
alla prima, mentre l’immobile poi veniva considerato di lusso perché esteso mq. 269, giusta la ristrutturazione effettuata dal venditore, come da sua stessa dichiarazione, veniva rigettata dal
giudice di primo grado. In particolare la CTR osservava che
l’immobile era stato ristrutturato, con la conseguenza che gli era
stata attribuita una diversa classificazione catastale, per la
quale invece prima andava risolta la questione preliminare relativa alla non applicazione della nuova rendita nei confronti
dell’agenzia del territorio. Perini e Benedetti non si sono costituiti.
Motivi della decisione

2. Con il motivo addotto a sostegno del r corso
denunzia violazione e/o falsa applicazione degli ar

•rrente
10 e 59,

D.lgs. n. 546/92, giacché la CTR non considerava che la causa andava decisa nel merito, atteso che alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero di integrazione del contraddittorio poteva
essersi determinata, dal momento che l’agenzia aveva provveduto

Svolgimento del processo

2

alla liquidazione proprio in virtù della classificazione catastale
nuova, dovuta alla ristrutturazione dell’immobile, senza che peraltro la nuova rendita fosse stata mai impugnata per tempo dagli
appellanti.
La censura è fondata. Invero l’art. 2 del D.L. 7/2/1985 n. 12,

tare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal D.M. 2/8/69 pubblicato sulla
G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro
sulla “prima casa”, deve essere riscontrato sulla sola base dei
criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale,
come nella specie, in cui la superficie complessiva superava il
massimo previsto per la fruibilità dell’agevolazione (Cfr. anche
Cass. Sentenze n. 8600 del 23/06/2000, n. 8502 del 1996).
giu-

Perciò la sentenza impugnata non risulta motiv t in
ridicamente corretto su tale punto.
3. Ne discende che il ricorso va accolto,(/con con
sazione della sentenza impugnata, con rinvio al g

ente casce “a quo”,

altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato
principio di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Veneto, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24
bre 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

convertito con modificazioni con legge 5/4/1985 n. 118, nel delimi-

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