Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22310 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22697-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L., in persona del Curatore

Fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio dell’avvocato FABIANO NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIGUORI SARAN;

– ricorrente –

BANCA POPOLARE di BARI SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNELLI

GIANVITO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 230/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso dal Fallimento, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 230 del 9 marzo 2017, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inefficaci L. fall. ex art. 67, comma 2, le rimesse operate dalla società fallita, per la minor somma di Euro 92.000,00, effettuate sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto presso la Banca Popolare di Bari soc. coop. per azioni;

– che la Banca Popolare di Bari soc. coop. per azioni ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;

– che il ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi del ricorso principale possono essere così riassunti:

1) violazione o falsa applicazione L. fall., art. 69-bis, come introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 55, avendo la corte d’appello ritenuto che il termine iniziale da cui far decorrere il c.d. periodo sospetto, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta dall’ammissione al concordato preventivo, coincida con la data di ammissione a tale concordato e non, piuttosto, con quella della presentazione della relativa domanda;

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, poichè il giudice di secondo grado non ha adeguatamente motivato, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali, la propria valutazione circa l’opportunità di individuare il momento cui attestare la retrodatazione dell’insolvenza alla data di ammissione della società poi fallita al concordato preventivo;

– che l’unico motivo del ricorso incidentale può essere così riassunto:

1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la corte considerato il mancato assolvimento dell’onere probatorio, a supporto delle ragioni del proprio credito, incombente su parte avversa, limitatasi alla produzione in giudizio di una CTP fondata su dati temporali e numerici erronei;

– che i due motivi del ricorso principale, poichè intimamente connessi, vanno trattati congiuntamente e sono manifestamente infondati, sulla base del principio secondo cui “Nell’ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell’introduzione della L. fall., art. 69-bis, comma 2, per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, conv. con modif dalla L. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l’omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell’art. 169 (Cass. 29 marzo 2019, n. 8970, ed altre citazioni ivi);

– che tale decisione ha condivisibilmente ritenuto come la dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo attui non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di “consecuzione di procedimenti”, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati nel fine del rispetto della regola della par conditio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico; e che, come coerente conseguenza, con riguardo al periodo sospetto dell’azione revocatoria fallimentare occorra individuare la decorrenza al momento del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo: il principio di consecuzione impone di fissare la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell’ammissione del debitore alla prima di esse;

– che si è quindi concluso come, nel regime applicabile ratione temporis, solo alcuni effetti retroagiscono alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo, mentre gli altri si producono unicamente con il decreto che dichiara aperta la procedura stessa; e, pertanto, difettando una previsione specifica, il termine per la proposizione dell’azione revocatoria decorre dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, il quale accerta con una pronuncia giurisdizionale la situazione dell’impresa;

– che, dunque, la ricostruzione fornita dalla corte territoriale è scevra da vizi e conforme alla giurisprudenza di legittimità;

– che, in ordine al secondo motivo, esso invoca un vizio di motivazione secondo il precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed è per tale profilo addirittura inammissibile;

– che l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile, quanto al vizio denunziato di “insufficiente motivazione”, mentre con riguardo a quello di “omessa motivazione” è del pari inammissibile, poichè, essendo connotato da estrema genericità, non costituisce adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato;

– che, in ragione del rigetto di entrambi i ricorsi, si deve procedere alla compensazione delle spese giudiziali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando per intero le spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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