Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2231 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25267-2018 proposto da:

SOFTECOM S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO, (già TD GROUP S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALINO ALBI;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA TORRICELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/05/2018, R. G. N. 455/2016.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, M.L. impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 11.7.2011 dalla società TD Group s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato dal 23.3.2009 con la qualifica di responsabile commerciale. Il lavoratore deduceva l’illegittimità del recesso sia per la mancanza delle ragioni produttivo-organizzative addotte a suo fondamento sia per violazione dell’obbligo di repechge, giacchè non vi era l’impossibilità per l’impresa di adibirlo in posti di lavoro diversi da quello soppresso, trattandosi di società articolata in nove sedi in Italia e due all’estero.

2. Con sentenza del 25.9.2015 il Tribunale accoglieva l’eccezione di decadenza sollevata dalla datrice di lavoro ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 – c.d. “collegato lavoro” – con riferimento al secondo termine fissato per il deposito del ricorso giurisdizionale (270 giorni), rilevando che a fronte di un’impugnativa stragiudiziale spedita in data 22.7.2011, l’atto giudiziale era pervenuto in cancelleria il 6.6.2012, e condannava la resistente al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza il lavoratore proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro. La TI) GROUP s.p.a. si costituiva per resistere all’impugnazione.

4. Con sentenza pubblicata il 24.5.2018 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza di prime cure, annullava il licenziamento intimato al lavoratore e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione, nonchè a versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi al suddetto periodo. Le spese del giudizio del doppio grado erano poste a carico della soccombente datrice di lavoro.

5. La Corte territoriale opinava che, per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 – bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 255, convertito nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. “decreto milleproroghe”), come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, i termini di decadenza previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 come novellati fossero da ritenersi operativi a partire dal 31.12.2011 e non erano dunque applicabili alla fattispecie litigiosa. Nel merito, il giudice di appello riteneva l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore non avendo la datrice di lavoro fornito alcuna prova della impossibile ricollocazione del lavoratore con riferimento a mansioni equivalenti e/o inferiori e con riguardo a tutte le sedi aziendali. Trattandosi di licenziamento precedente l’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, la Corte territoriale applicava la tutela reale. L’eccezione della datrice di lavoro relativa all’aliunde perceptum era disattesa perchè formulata in modo generico e accompagnata da richieste di documenti di natura esplorativa.

6. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Catanzaro la società SOFTECOM s.p.a. in concordato preventivo, già TD GROUP s.p.a., propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. M.L. resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, sprovvisto di procura speciale, richiesta dall’art. 370 c.p.c. con il richiamo dell’art. 365 cit. codice (ex multis, Cass. n. 3410 del 2003).

2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1-bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendo l’eccezione di decadenza accolta in prime cure e rigettata dalla Corte territoriale.

3. La doglianza non può trovare accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte citata dalla sentenza impugnata, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n. 4913 del 2016, è oramai consolidata nel senso che per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 255, convertito nella L. 26 febbraio 2011, n. 10, i termini di decadenza previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 come novellati siano da ritenersi operativi a partire dal 31.12.2011, con la conseguenza della non applicabilità di tali termini alla fattispecie litigiosa, inerente ad un licenziamento intimato l’11.7.2011.

4. Secondo la ricorrente, in particolare, il differimento di cui al detto art. 1 bis non avrebbe ragione di essere nella presente fattispecie, nella quale il lavoratore licenziato cui si applicava l’onere di impugnazione stragiudiziale previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, nella formulazione anteriore alla novella del c.d. “collegato lavoro” era consapevole dell’esistenza dell’applicabilità alla sua ipotesi di tale disposizione, per cui non poteva ignorarne il contenuto nè poteva trovare pregiudizio dalla riforma dei primi due commi dello stesso art. 6. In questi casi, quindi, non si potrebbe parlare di “prima applicazione” della nuova disciplina, con la conseguenza dell’inapplicabilità della proroga introdotta dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 255, convertito nella L. 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per rimettere in discussione l’approdo interpretativo di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in particolare considerando l’elemento di novità dell’introduzione del termine decadenziale di 270 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, per cui la soluzione è in tutto coerente con la ratio dell’art. 1 bis citato, per come essa è stata individuata dalle Sezioni Unite (“… la ratio del differimento dell’applicabilità del nuovo regime decadenziale risiede nell’esigenza di evitare che l’immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima non previsto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell’art. 32 cit., si trovasse ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza”).

6. Con il secondo motivo la SOFTECOM s.p.a. denuncia un vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè la decisione della Corte di merito sarebbe “corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.” in quanto la motivazione sulla mancata prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore sarebbe in realtà inesistente, perchè inidonea a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi.

7. Anche questa doglianza non può essere accolta.

8. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. anche Cass. 12.10.2017 n. 23940; Cass. 25.9.2018 n. 22598).

Alla luce di questi principi, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata non meriti l’accusa che il ricorso muove ad essa di essere basata su di una motivazione apparente. La sentenza della Corte territoriale è chiara nel ritenere l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per non avere la società datrice di lavoro fornito la prova dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore, con riferimento a mansioni equivalenti e/o inferiori, con riguardo a tutte le sedi aziendali, assorbito ogni altro profilo. La motivazione permette di comprendere i motivi di fatto e di diritto della decisione oltre che le ragioni e l’iter logico seguito dal giudice di appello per raggiungere il proprio convincimento. Pertanto, l’iter seguito dai giudici di seconde cure è stato logicamente e sufficientemente esplicitato e ciò rende, pertanto, insussistente la violazione denunciata.

9. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Si rimprovera alla sentenza impugnata di aver trascurato diversi fatti in tesi decisivi che erano stati oggetto di discussione tra le parti, quali la natura commerciale delle mansioni del lavoratore, la chiusura dell’area vendite (OMISSIS), cui il lavoratore era addetto, l’assenza di nuove assunzioni in mansioni nella stessa qualifica e con mansioni identiche e/o analoghe a quelle del M., l’irrilevanza dell’esistenza di società “consorelle”. Nel concludere l’esposizione del motivo, la società ricorrente indica anche la “chiusura delle attività commerciali in tutta la società”.

10. I fatti in tesi decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale sarebbero la definitività della cessazione dell’attività commerciale e l’assenza di ulteriori assunzioni in mansioni della stessa qualifica e con mansioni identiche e/o analoghe a quelle del controricorrente. Inoltre, sarebbe inconferente il riferimento della sentenza impugnata a “tutte le sedi aziendali”, a causa della “definitiva chiusura dell’attività commerciale”.

11. Le invocate circostanze non assumono carattere di decisività. In effetti, esse fanno riferimento a mansioni “riconducibili a quelle svolte” dal lavoratore, mentre, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di repechage, la sentenza impugnata, nel constatare il difetto di prova da parte datoriale dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore, menziona non solo mansioni equivalenti, ma anche mansioni inferiori, in linea con il principio secondo il quale l’obbligo di repechage si estende alle mansioni inferiori (Cass. n. 21579 del 2008; n. 7515 del 2012; n. 4509 del 2016), oltre che a quelle di contenuto professionale diverso (Cass. n. 23807 del 2011).

12. Inoltre, sotto il profilo secondo cui la circostanza per cui l’impossibilità di ricollocare il dipendente sarebbe derivata dalla chiusura dell’attività commerciale “in tutta la società”, il motivo presenta ulteriori aspetti d’inammissibilità.

13. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalla sentenza n. 8053 delle Sezioni Unite, citata, la parte ricorrente che denunci un vizio di motivazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovrà, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

14. Nel ricorso vengono riprodotti, a questo proposito, uno stralcio della lettera di licenziamento, nella quale si fa cenno alla “chiusura delle funzioni commerciali alle quali Lei era adibito” e un estratto della memoria di costituzione e difensiva in appello della ricorrente, nel quale può leggersi che “L’area commerciale, infatti, si era profondamente ridotta fino a dissolversi…”. Manca ogni riferimento alla globalità della cessazione dell’attività commerciale per l’intera azienda, e quindi la Corte di cassazione non viene posta immediatamente in grado di verificare in che modo la circostanza del cui omesso esame ci si duole sarebbe stata portata all’attenzione della Corte di merito.

15. Con il quarto e ultimo motivo la società datrice di lavoro lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, degli art. 210,421 e 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Con questa doglianza la sentenza impugnata viene censurata nella sua statuizione concernente l’aliunde perceptum, eccezione rigettata dalla Corte territoriale per non avere la società datrice di lavoro allegato alcuna specifica circostanza di fatto in ordine a retribuzioni eventualmente percepite dal lavoratore grazie ad una diversa occupazione e di aver solo proposto richieste di ordine di esibizione alle autorità amministrative di documenti concernenti la posizione lavorativa del ricorrente, “ad evidente carattere esplorativo”. I e richieste istruttorie sarebbero state erroneamente giudicate generiche. Inoltre la circostanza del non aver il lavoratore allegato uno stato di disoccupazione nonchè l’ampiezza del periodo di tempo trascorso tra la data del licenziamento e la decisione della Corte di appello (luglio 2011 – maggio 2018) avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a far uso dei propri poteri istruttori ai sensi degli art. 421 e 437 c.p.c., vieppiù laddove si consideri che l’eccezione formulata non atteneva esclusivamente alla percezione di somme a titolo retributivo, ma, più in generale, all’aliunde percipiendum ancorato all’art. 1227 c.c., comma 2, per cui il mancato reperimento di una nuova occupazione avrebbe dovuto comportare una riduzione del risarcimento per concorso del danneggiato nell’aggravamento del danno. Il rifiuto delle formulate istanze istruttorie avrebbe, secondo la ricorrente, comportato l’omesso esame di un fatto che sarebbe stato decisivo nell’accoglimento dell’eccezione formulata e nella riduzione della somma da corrispondere a titolo risarcitorio al lavoratore.

16. Anche questa doglianza è infondata.

17. Sotto il profilo della allegata violazione di norme di diritto la sentenza impugnata. è in linea con la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla corte territoriale (n. 2499 del 2017) secondo cui il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative.

18. In materia di aliunde percipiendum secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall’indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, ma il principio è evidentemente applicabile anche in caso di tutela reale, a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l’onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l’utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno.

19. Quanto alla deduzione del vizio fattuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo non individua alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, sia con riferimento all’aliunde perceptum sia con riguardo all’aliunde percipiendum.

20. La ricorrente riporta nel ricorso le parti della sua memoria di costituzione e difensiva in appello relative alla riproposizione delle eccezioni e delle istanze istruttorie non accolte, ma, a proposito delle istanze istruttorie, essa non riproduce i capitoli di prova già formulari in primo grado, non dando così alla Corte di cassazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la possibilità di valutare la possibile decisività delle circostanze invocate, le quali non vengono precisate. Il ricorrente che si dolga della mancata ammissione di una prova testimoniale dedotta in appello deve riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione non ammessa in sede di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed ammesse in primo grado, in quanto solo in tal modo risulta possibile per il giudice di legittimità la valutazione della fondatezza dell’assunto dal medesimo formulato circa la pertinenza e la decisività delle circostanze di cui si lamenta l’omesso esame, senza necessità di indagini integrative (cfr. Cass. n. e 9711 del 2004; v. anche Cass. n. 19985 del 2017 e 6440 del 2007).

21. Quanto alle richieste di esibizione formulate ai sensi degli art. 210-213 c.p.c. sia nei confronti delle Direzioni territoriali del lavoro di Cosenza e Napoli sia nei confronti di varie sedi dell’INPS e dell’INAIL, da esse non emerge alcun elemento che, con carattere di decisività, possa contrastare la conclusione della sentenza impugnata circa il carattere generico ed esplorativo di tali richieste.

22. Infine, quanto alla deduzione circa il mancato uso da parte della Corte di appello dei suoi poteri istruttori ai sensi degli art. 421 e 437 c.p.c. la ricorrente argomenta che le circostanze della fattispecie, in particolare l’ampio periodo di tempo trascorso tra la data del licenziamento e quella della decisione del giudice appello, avrebbero dovuto indurre quest’ultimo a far uso di tali poteri.

23. Neanche sotto questo profilo la doglianza può trovare accoglimento. Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019). Di tutto ciò non vi è traccia nel ricorso.

24. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

25. A causa dell’inammissibilità del controricorso non vi sono spese da liquidare per il giudizio di legittimità.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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