Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2231 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20335/2012 proposto da:

FLORICOLTURA LE BARBARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, AZIENDA AGRICOLA IL FIORE DI

F.G. & C. SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso l’avvocato BARBARA PICCINI, che

le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARABELLA MENIN,

GIOVANNI MAINENTE, DANIELA FRANCESCUT, PIETRO BERTOLDO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.Z., S.S., A.D., MO.PI., e

B.R., L.P., C.D., SC.ER., nella

qualità di eredi di BA.RU., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ZANOTTO, giusta

procura a margine del controricorso;

G.L., ME.AR., S.S.,

T.A., Z.A., A.G., Z.T., SP.PI.,

Z.L., Z.G., ZE.GI., Z.E.,

ZE.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FASANA 16, presso

l’avvocato RICCARDO RAMPIONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MERCANTI, giusta procure a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 26/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato PICCINI BARBARA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti ME. +12, l’Avvocato RAMPIONI

RICCARDO che ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del

ricorso;

udito, per i controricorrenti S. + ALTRI, l’Avvocato GIGLI

GIUSEPPE che ha chiesto l’inammissibilità, comunque il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del febbraio 1994, la società Azienda Agricola il Fiore di F.G. & C. società semplice evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, Me.Ar., Sp.Pi., T.A., Z.L., S.S., G.L. e A.G., componenti del consiglio d’amministrazione del Consorzio Ortofrutticolo Zeviano, nonchè M.Z., Ba.Ru., A.D. e Mo.Pi., oltre al già citato S.S., componenti del consiglio d’amministrazione di La Serenissima soc. coop. a r.l.. L’attrice esponeva che nel periodo compreso tra il 1987 e il 1991 era stata socio di La Serenissima, avente per scopo anche la lavorazione e la vendita, per conto dei soci, di frutta e di altri prodotti agricoli che i soci stessi erano tenuti a conferire; che il consiglio di amministrazione aveva l’obbligo di deliberare sulle modalità, i prezzi e le condizioni della vendita della frutta e degli altri prodotti oggetto di conferimento; che la cooperativa era a sua volta socia di Consorzio Ortofrutticolo Zeviano, soc. coop. a r.l., al quale consegnava tutti i prodotti conferiti dai propri soci; che il 29 agosto 1991 il Consorzio aveva venduto alla società L.G. e C. s.n.c. mele “golden”, prodotte dall’attrice, al prezzo pattuito di L. 650 al kg, ma ne aveva consegnato una quantità notevolmente inferiore, adducendo che erano di pezzatura (compresa tra il “65+” e il “70”) inferiore alla minima pattuita, ed aveva mandato le mele non consegnate al macero per uso industriale con un ricavo netto molto minore; che nell’ottobre dello stesso anno il Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore aveva venduto alla medesima società mele “golden” della pezzatura “65+” ad un prezzo di 750 al kg. L’attrice chiedeva il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del convenuti, a norma dell’art. 2395 c.c., richiamato dall’art. 2516 c.c..

Con sentenza 17 febbraio 1998, il Tribunale respingeva tutte le domande, e ciò in quanrto l’attrice non aveva provato in modo specifico ed esauriente gli elementi – vale a dire i comportamenti dolosi o colposi di responsabilità extracontrattuale posti a fondamento dell’azione.

Contro questa sentenza proponeva appello, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, Floricoltura Le Barbare s.r.l., alla quale Azienda Agricola il Fiore aveva conferito la sua azienda. Quest’ultima società interveniva nel giudizio, facendo propri i motivi di gravame dell’appellante.

Gli appellati si costituivano eccependo che all’appellante non era stato trasferito il credito della società attrice e resistevano, altresì, nel merito.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2001, dichiarava inammissibile sia l’appello della Floricoltura Le Barbare s.r.l., sia l’appello proposto dall’Azienda Agricola il Fiore con comparsa d’intervento. Osservava che l’azione proposta in primo grado rientrava nello schema dell’azione aquiliana, sicchè i danni patiti non erano il riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale, ma derivavano dal comportamento degli amministratori direttamente ai soci. Di qui il ritenuto carattere personale del credito fatto valere e l’affermata sua esclusione dalla cessione dei crediti convenuta col conferimento dell’azienda.

Interposto ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza n. 13676 del 2006, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia.

Operata la riassunzione, il giudizio era interrotto per il decesso di Z.L. e quindi riassunto nei confronti degli eredi di questo. Si costituivano, quindi, Ze.Gi., T., L., E., A., An. e G..

Con sentenza pubblicata il 5 gennaio 2012 la Corte di Venezia respingeva il gravame.

Facendo valere un unico motivo di impugnazione le società Floricoltura Le Barbare e Azienda Agricola Il Fiore hanno proposto ricorso per cassazione. Resistono con controricorso le parti costituitesi dei precedenti gradi di giudizio. Alcuni dei controricorrenti hanno depositato memoria a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo è rubricato come nullità della sentenza o del procedimento e, in subordine, come insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assumono le ricorrenti che parte attrice non aveva mai sostenuto che le mele inviate al macero fossero o non fossero di buona qualità, identica – cioè – a quella della partita venduta dal Consorzio di Belfiore alla società Laffi. Lamentano che la Corte di merito aveva rigettato la domanda attrice sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte degli attori, sia della pezzatura delle mele (tra 65 e 70 mm), sia della qualità delle stesse, che si assumevano essere state ingiustamente inviate all’uso industriale. Sostengono, quindi, che la causa petendi introdotta dall’attrice era incentrata sulla sottopezzatura: ragione, quest’ultima, per cui le mele erano state destinate al macero. La Corte di Venezia, rigettando la domanda sul presupposto della mancata prova quanto alla qualità del prodotto e alla supposta non identità dello stesso rispetto a quello oggetto di vendita da parte del Consorzio di Belfiore a Laffi, era incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. Sotto altro riflesso, osservano le ricorrenti che il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto, sulla base di presunzioni, che le mele inviate al macero e quelle vendute dal Consorzio di Belfiore non fossero della stessa qualità. Ma il problema della qualità del prodotto non era mai stato oggetto di discussione e la Corte veneta aveva impropriamente fatto riferimento al documento contrattuale interpretandolo in modo difforme dal suo reale significato. Difatti tale scritto faceva riferimento alle mele “come viste in azienda”, lasciando intendere che le parti contraenti avessero valutato la pezzatura, la quantità e la qualità delle mele, e quindi la loro bontà, escludendo dall’operazione il prodotto definito “fuori rotto grandinato grosso”.

Il motivo, seppur connotato da ripetizioni e sovrapposizioni argomentative, ammissibile. Esso pone, in buona sintesi, due distinte questioni. La prima è incentrata sul rilievo per cui la decisione si sarebbe basata su di un’allegazione inesistente, vertente sulla buona qualità del prodotto. Le ricorrenti lamentano pure una violazione delle regole in tema di onere probatorio, ma la censura pare essere prospettata come mera conseguenza del denunciato travisamento delle allegazioni attoree. La seconda questione attiene al vizio motivazionale e investe l’apprezzamento delle ragioni atte a giustificare la macerazione delle mele.

Ciò posto, l’articolazione del motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100).

Nel complesso il motivo soddisfa questa condizione e può essere dunque scrutinato.

Esso è infondato.

La sentenza impugnata ha conferito rilievo alla qualità del prodotto in quanto ha preso correttamente in considerazione l’assunto attoreo secondo cui le mele inviate all’uso industriale (ossia al macero) possedevano tutte le caratteristiche per poter essere vendute come frutta sul mercato – nei medesimi termini nei quali risultava essere stata effettuata la vendita da parte del Consorzio Belfiore alla società Laffi – e avevano, in conseguenza, un valore superiore a quello realizzato con la destinazione prescelta (pagg. 31 s.).

E’ indiscusso che i convenuti avessero sollevato una contestazione sul punto, avendo particolarmente riguardo al fatto che le mele per cui è causa non corrispondessero, sul piano qualitativo, a quelle che erano state oggetto della vendita intercorsa tra il Consorzio Belfiore e la società Laffi (sentenza impugnata, pag. 30; ricorso, pag. 16).

Ne discende che la Corte di merito, nel giudicare della domanda risarcitoria, non potesse esimersi dal valutare se la mancata destinazione del prodotto al mercato ortofrutticolo e il suo invio al macero dipendessero o meno dalla qualità del prodotto.

L’error in procedendo basato sull’inosservanza della prescrizione dell’art. 112 c.p.c. è dunque insussistente.

L’azione ex art. 2395 c.c., ha natura extracontrattuale (Cass. 3 aprile 2007, n. 8359; cfr. pure: Cass. 5 agosto 2008, n. 21130; Cass. 25 luglio 2007, n. 16416) e competeva alle odierne ricorrenti (parte attrice nel giudizio di danno) dare prova della condotta negligente degli amministratori, del danno occorso e del nesso causale tra la condotta stessa e il pregiudizio lamentato.

Il dato della presenza, nelle mele, di qualità che ne consentissero una commercializzazione diversa – più redditizia – rispetto a quella attuatasi con la loro destinazione all’uso industriale rientrava – come è evidente – nel novero dei fatti che Floricultura Le Barbare e Azianda Agricola Il Fiore avevano l’onere di provare. Tale dato attiene, infatti, al nesso causale tra la condotta asseritamente illecita (erronea pezzatura delle mele da parte degli amministratori del Consorzio Ortofrutticolo Zeviano e mancata adozione di misure atte ad evitare la destinazione all’uso industriale da parte degli amministratori di La Serenissima) e il pregiudizio occorso (il minior lucro ritratto dall’invio delle mele al macero).

Avendo riguardo al profilo dell’impugnazione che investe il tema della prova circa la qualità del prodotto non è anzitutto concludente quanto dedotto dalle ricorrenti con riguardo alla mancata contestazione della circostanza oggetto di un capitolo di prova dedotto in primo grado da Azienda Agricola Il Fiore: capitolo vertente sulla circostanza per cui Laffi non aveva ritirato le mele perchè di pezzatura inferiore a 70 mm.

La mancata contestazione attiene, come è chiaro, a un fatto dedotto in funzione probatoria mentre, come si è visto, è pacifico che i convenuti avessero formulato una specifica deduzione difensiva circa la qualità del prodotto.

Per la più recente giurisprudenza, formatasi sul testo dell’art. 167 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990 (ma anche sulla scorta degli insegnamenti di Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761), il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre la non contestazione dei fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria – quale quello in esame costituisce semplice argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2 (per tutte: Cass. 2 ottobre 2015, n. 19709; Cass. 27 febbraio 2008, n. 5191). Diversa soluzione risulta essere adottata in pronunce rese in cause che – come quella odierna – non sono soggette alla disciplina introdotta con la L. n. 353 del 1990: pronunce secondo cui perchè un fatto allegato da una parte possa considerarsi “pacifico”, così da essere posto a base della decisione, ancorchè non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, ma occorre che lo stesso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (ad es.: Cass. 28 febbraio 2002, n. 2959; Cass. 7 maggio 1999, n. 4604).

E’ superfluo qui verificare se quest’ultima giurisprudenza conservi attualità con riferimento alle cause cui non è applicabile la L. n. 353 del 1990: infatti, la mancata contestazione che afferisce alla circostanza in esame, dedotta in funzione probatoria (e che, quindi, per la giurisprudenza più recente rileverebbe solo sul piano dell’art. 116 c.p.c., comma 2), non si coniuga ad alcuna specifica ammissione circa l’idoneità del prodotto ad essere immesso sul mercato dei consumatori; nè il sistema difensivo dei convenuti risulta basarsi su proposizioni contrastanti con la negazione di tale evenienza.

L’apprezzamento compiuto dal giudice del merito circa la portata, sul piano probatorio, della mancata contestazione (operazione, questa, che discende dalla normale valorizzazione del contegno processuale della parte, secondo quanto si è osservato) sfugge, poi, al sindacato di questa Corte. In particolare, l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (Cass. 22 novembre 2012, n. 20673; in senso analogo, Cass. 5 dicembre 2011, n. 26088).

Peraltro, la Corte di merito, con motivazione del tutto congrua sul piano logico, ha osservato come la mancata contestazione della circostanza oggetto del capitolo di prova afferente l’omesso ritiro del prodotto da parte di Laffi non poteva implicare la dimostrazione che le mele fossero di ottima qualità (e cioè, è da intendere, di una qualità che ne consentisse la messa in commercio nonostante il loro calibro ridotto): ha spiegato, infatti, che se Laffi motivò il proprio rifiuto sulla scorta dell’elemento di più diretta contestazione (il parametro dimensionale), ciò non implica, necessariamente, che le mele non presentassero altri vizi.

Per il resto, il giudice dell’impugnazione ha evidenziato che con riguardo alla qualità delle mele le appellanti nulla avessero dimostrato, nonostante l’onere su di loro incombente. Ha aggiunto, poi, che argomenti di ordine logico portavano a ritenere che il prodotto oggetto di causa non fosse della medesima qualità di quello venduto dal Consorzio Belfiore: infatti, la circostanza per cui Laffi avesse rifiutato di acquistare a 650 al kg le mele di cui trattasi e poi deciso di comprarne altre, dello stesso calibro al maggior prezzo di 750 al kg, era indicativa del fatto che i due prodotti non fossero della medesima qualità. Tale affermazione non prospetta alcun vizio di illogicità.

Come è del tutto ovvio, il giudizio espresso dalla Corte distrettuale circa la qualità del prodotto non può essere oggetto di riesame in questa sede. Il ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsi spese generali ed oneri accessori, per ciascun gruppo di controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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