Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2231 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1697-2009 proposto da:

GFP GRAFICA FOTO PUBBLICITA’ SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FALOMO LUCIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRAFICA UNO DI CECATTO RENZO & C. SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BERTOLONI 44-46, presso lo studio dell’avvocato MORRONE ALFREDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICULAN MAURIZIO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

23/11/07, depositata il 30/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1.- Con atto notificato il 9 gennaio 2009 la s.p.a. GFP (Grafica Foto Pubblicità) ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 16/2008 della Corte di appello di Trieste, depositata il 17 gennaio 2 008, che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Udine – ha respinto l’opposizione da essa proposta contro il decreto ingiuntivo notificatole dalla s.n.c. Grafica Uno, per l’importo di L. 49.395.710, in pagamento di prestazioni professionali.

Resiste l’intimata con controricorso.

2. – Il decreto ingiuntivo aveva per oggetto il pagamento di prestazioni di carattere grafico (fotocomposizioni, impaginazione, disegni, ecc.) effettuate da Grafica Uno in favore di GFP e l’opposizione di quest’ultima si fondava sull’inadempimento della controparte all’obbligo di consegnare i supporti elettronici su cui aveva eseguito le sue prestazioni, consegna che GFP aveva richiesto con lettera 5 novembre 1993, mentre il rapporto era in corso da oltre dieci anni, a condizioni diverse. Grafica Uno non aveva risposto alla lettera, dando corso alle sue prestazioni, ed aveva poi rifiutato di consegnare i supporti elettronici. GFP aveva chiesto il risarcimento dei danni, assumendo che Grafica Uno aveva accettato l’impegno, dando di fatto esecuzione agli ordini ricevuti. La mancata consegna dei supporti elettronici costituiva quindi inadempimento.

La Corte di appello, come già il Tribunale, ha ritenuto invece che all’esecuzione di fatto degli ordini in corso, e di quelli successivamente ricevuti, non si potesse assegnare l’univoco significato di accettazione delle nuove condizioni di cui alla lettera 5 novembre 1993, essendo in corso fra le parti un contratto diversamente regolato, al quale Grafica aveva il diritto di attenersi, nonostante l’unilaterale proposta di modifica da parte di GFP. 3. – Con il primo e il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle medesime norme di legge, cioè degli artt. 1362 ss., 1321, 1322, 1325, 1175, 1375 e 2697 cod. civ., artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello negato che l’esecuzione di fatto della prestazione dopo la proposta di modifica costituisse accettazione della proposta, sul rilievo che le parti non erano legate da un unico contratto protraentesi nel tempo, ma che stipulavano un diverso contratto in occasione di ogni nuovo ordine;

che pertanto l’esecuzione della prestazione successivamente alla proposta di modifica non poteva che considerarsi come accettazione;

che il comportamento di Grafica risultava anche contrario alla buona fede nella conclusione e nell’esecuzione del contratto, avendo essa accettato i nuovi ordini, pur dopo la comunicazione della nuova proposta.

4.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi – sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti, che a sua volta riflette l’inammissibilità delle censure rivolte alla sentenza impugnata.

Il primo quesito – che chiede di accertare se fra le parti sia intercorso un unico contratto o più contratti successivi risulta da un lato inconferente e non decisivo, poichè l’eventuale accertamento che sono intercorsi più contratti diversi non varrebbe comunque ad infirmare la decisione impugnata, che ha ritenuto non significativa l’esecuzione di fatto sulla base di ulteriori considerazioni, quali quella che la proposta di modifica si riferiva a tutti gli ordini successivi e non ad un solo ordine, e che il comportamento di Grafica non si è affatto differenziato da quello tenuto in precedenza (In particolare, come rileva la resistente, che l’asserita esecuzione di fatto della prestazione non è stata conforme alla nuova proposta, poichè mai Grafica ebbe a consegnato i supporti elettronici, che detta proposta richiedeva). In secondo luogo e soprattutto, sotto l’apparenza della risposta al quesito la ricorrente chiede che la Corte di cassazione proceda essa stessa alla qualificazione dei rapporti intercorsi fa le parti ed alla relativa interpretazione:

chiede cioè che in sede di legittimità si adotti una decisione che è squisitamente di merito. Lo stesso vale per il secondo quesito, con cui si chiede a questa Corte di decidere se l’esecuzione delle prestazioni da parte di Grafica costituisse o meno accettazione della nuova proposta.

5.- Il terzo motivo – con cui la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che fin dall’inizio Grafica avesse dichiarato di non volere accettare l’obbligo di consegna dei supporti elettronici – è inammissibile, trattandosi di motivazione aggiuntiva e non decisiva in ordine alla soluzione adottata, che si è fondata essenzialmente sul fatto che il comportamento di Grafica non poteva essere univocamente interpretato come accettazione.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive di cui alla memoria di replica non valgono ad infirmare.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA