Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22309 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16707/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TEAM EXTREME TEAM S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1839/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello della Team Extreme Team s.r.l. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per l’anno 2006;

che la CTR ha affermato che l’accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2012, mentre era stato emesso allorquando il termine per la rettifica era già spirato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, mediante la prima censura, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, commi 1 e 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25, aveva introdotto un nuovo comma, in forza del quale, in caso di violazione ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari di decadenza sarebbero stati raddoppiati relativamente al periodo d’imposta;

che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi sull’accertamento riguardante le condizioni per ottenere il raddoppio dei termini di decadenza;

che, col terzo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull’accertamento riguardante le condizioni per ottenere il raddoppio dei termini di decadenza;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è fondato, posto che, in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1,commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016; Sez. 5, n. 16728 del 09/08/2016);

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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