Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22309 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22660-2017 proposto da:

B.A., M.M., V.E., N.A.M.,

D.D.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO

62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SIMONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati DE SIMONE DORIANA, CINANNI BRUNO;

– ricorrenti –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARNONE FRANCESCO;

– controricorrente –

contro

BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,

in persona dei Commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato VALVO

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINONI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1483/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, da B.A. ed altri avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1483 del 22 giugno 2017 la quale, a conferma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità della banca e del promotore per omessa ed inveritiera informazione sugli elementi essenziali, sui costi, sui rischi delle operazioni di investimento poste in essere, liquidando il danno nella misura limitata accertata mediante la consulenza tecnica d’ufficio;

– che si difendono R.A. e Banca Network Investimenti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con controricorsi;

– che i ricorrenti hanno depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la domanda di

risarcimento del danno da divulgazione di dati personali, ed, in subordine, omesso esame di fatti decisivi relativi alla valutazione della condotta del promotore;

2) nullità della sentenza ed, in subordine, omesso esame circa la richiesta di espletare una perizia grafica, volta a dimostrare la non riconducibilità alle ricorrenti di alcune operazioni finanziarie;

– che il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.;

– che, invero, sebbene ci si dolga del preteso omesso esame del giudice di appello circa la domanda di risarcimento del danno per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, le parti ricorrenti, contravvenendo al principio di specificità, non indicano in quale sede essi abbiano tempestivamente, nel giudizio di primo grado, avanzato tale domanda, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già ritualmente comprese nel thema deadendum;

– che, invero, secondo il costante orientamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440): invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema deeidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989);

– che, piuttosto, i ricorrenti, nella formulazione del motivo di ricorso, indugiano sulla questione relativa alla valutazione della correttezza della condotta del promotore finanziario, oggetto tuttavia di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede;

– che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile;

– che la corte d’appello non ha reputato di disporre la perizia grafica richiesta – la cui decisività non è neppure dedotta in ricorso -ed ha, in motivazione, accolto le conclusioni raggiunte dal c.t.u., di cui ha ricordato l’avere egli “collegato ogni singola operazione di investimento/disinvestimento alla relativa documentazione disponibile (ordini, contratti, prospetti informativi, rendiconto, ecc.), al fine di (i) verificare l’esistenza di una specifica disposizione da parte del cliente e la sua corrispondenza con l’operazione effettivamente eseguita…”: in tal modo, essa ha palesato di ritenere raggiunta la prova delle operazioni, indipendentemente dalla sottoscrizione dei singoli ordini, e, di conseguenza, dalla necessità di una consulenza grafica su di essi;

– che, pertanto, il motivo è inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valuta5zione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012);

– che, come chiarito in numerose occasioni, “in tema di prova, spetta

in via esclusiva al giudice di merito il compilo di individuare le del proprio convincimento (..), nonchè la jà coltà di escludere arnie attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizione” (Cass. 13485/2017);

– che, in particolare, il disporre o no3iuna c.t.u. rientra tra i poteri del giudice del merito (per la rinnovazione, cfr. Cass. 19 ottobre 2017, n. 24709; 29 settembre 2017, n. 22799), e, nella specie, la corte territoriale ha reputato all’evidenza non rilevante la questione posta dal motivo, nell’ambito del proprio potere discrezionale di apprezzamento dei fatti;

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, di Euro 4.100,00 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA