Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22309 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 05/08/2021), n.22309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12748-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), P.C., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 379/2013 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società P.C. sas con cui erano individuati maggiori ricavi a seguito di applicazione al costo del venduto la percentuale di ricarico del 120%, da cui scaturiva una maggiore pretesa fiscale ai fini del reddito di impresa, nonché maggiori imposte IVA, Irap. Tale reddito accertato per trasparenza era poi imputato pro quota anche ai soci P.C. e S.A..

Tali atti erano impugnati sia dalla società che dai soci, e la Ctp di Benevento, dopo averli riuniti, accoglieva i ricorsi in quanto non era giustificabile l’applicazione della media semplice in presenza di prodotti disomogenei e peraltro i prezzi di ogni categoria presentavano ulteriori differenziazioni.

L’appello proposto dalla Agenzia era dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini di legge.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, che si affidava ad un unico complesso motivo, così sintetizzabili:

i) Violazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 39, comma 12, lett. C, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Non si costituivano gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso l’agenzia delle Entrate, si duole che la CTR ai fini del termine per impugnare, non abbia considerato che nel caso i termini di impugnazione, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 erano sospesi fino al 3o giugno 2012. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non considera che la possibile definizione di cui all’art. 39 suddetto non riguarda tutte le liti pendenti ma solo quelle di valore non superiore ad Euro 20.000,00. Nel caso la ricorrente Agenzia non precisa il valore della singola lite cioè della società e dei singoli soci, ma si limita a indicare il valore globale di 55 mila Euro sia pure al fine della prenotazione a debito del contributo unificato. Proprio perché erano stati emessi tre accertamenti distinti, e dotati di specifica autonomia, era onere del ricorrente, per avvalersi della sospensione dei termini, provare che le singole liti rientrassero nei limiti per i quali poteva essere presentata domanda di definizione della lite, dovendosi ritenere che sospensione del termine ordinario per proporre ricorso in appello si configura come eccezione alla regola generale. Del resto se gli accertamenti non fossero autonomi de plano non si poteva applicare la definizione della lite, atteso il valore dichiarato di 55 mila Euro. Comunque, per consolidata giurisprudenza a dimostrazione della regola della autonomia delle liti, vi è il principio consolidato secondo il quale gli effetti della chiusura della lite da parte della società di persone non si estende ai soci, atteso che le controversie nei confronti dei soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione sono autonome rispetto alle liti instaurate nei confronti della società. Pertanto non essendo stato specificato il valore delle singole liti, richiamando i singoli accertamenti, il motivo è inammissibile.

P.Q.M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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