Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22308 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20800-2010 proposto da:

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato FLOCCO

MARINA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANCE N. 2 SPA e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

SPA (OMISSIS), (già denominata U.G.C. BANCA spa – UNICREDITO

GESTIONE CREDITI SPA, precedentemente denominata Mediovenezie Banca

spa), società appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano –

quale mandataria di UNICREDIT SPA, aderente al Fondo Interbancario di

Tutela dei Depositi, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TASCIOTTI FAUSTO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CAPITALIA SERVICE JV SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 3640/09 Rep. del TRIBUNALE di LATINA del

24/11/09, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Flocco Marina difensore della ricorrente che si

riporta al ricorso e chiede la trattazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un’ordinanza emessa a conclusione della fase svoltasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, relativa al reclamo proposto, ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ., avverso L’ordinanza di revoca della precedente ordinanza di sospensione del processo esecutivo emessa dal giudice dell’esecuzione in data 11 giugno 2009;

con L’ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente qualificato il rimedio ed ha rigettato il reclamo; ha quindi condannato la reclamante al pagamento delle spese;

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

infatti, il provvedimento oggetto del reclamo deciso con l’ordinanza impugnata è la revoca di una precedente ordinanza di sospensione della procedura esecutiva ed, in quanto si tratta di un'”ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione”, essa si è ritenuta soggetta a reclamo ex art. 624 c.p.c., comma 2; ciò sta a significare che l’ordinanza oggetto del ricorso per Cassazione è il provvedimento che tipicamente chiude la fase cautelare disciplinata da tale ultima norma;

in proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed e, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria, esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 cod. proc. civ. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese” (così Cass. n. 17266/09, nonchè n. 22486/09 e n. 22488/09);

va precisato che le considerazioni che precedono non perdono rilevanza in ragione del fatto che la ricorrente si lamenta della mancata estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, che – secondo la sua prospettazione – avrebbe potuto pretendere perchè quella stessa ordinanza di sospensione che si assume illegittimamente revocata, sarebbe stata idonea a dar luogo – in mancanza della tempestiva instaurazione del processo di merito – all’estinzione appunto della procedura esecutiva;

la doglianza di cui si è appena detto non può trovare spazio nella presente sede e nemmeno sarebbe stata sede idonea il reclamo cautelare: assumendo quale oggetto di contestazione non la revoca dell’ordinanza di sospensione, in sè considerata, ma il diniego o rigetto dell’istanza di estinzione, allora di tale diniego o rigetto la ricorrente si sarebbe dovuta lamentare, rinvenendo il rimedio tipico nella stessa norma dell’art. 624 c.p.c., comma 3 (o nell’art. 630 cod. proc. civ.)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La ricorrente ha depositata memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Mentre non è pertinente il richiamo della giurisprudenza sul giudizio possessorio, di cui alla memoria, si ritiene che la relazione consenta di superare le argomentazioni svolte in tale memoria con specifico riferimento alla vicenda processuale di che trattasi: non è vero infatti che la ricorrente sarebbe sfornita di rimedi a causa della ritenuta inammissibilità del ricorso straordinario; essendo questo inammissibile avverso il provvedimento pronunciato all’esito del reclamo cautelare (come da giurisprudenza richiamata anche in memoria), i rimedi si sarebbero dovuti esperire, come già detto in relazione, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che si assume immediatamente lesivo della posizione della ricorrente. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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