Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22308 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16632/2016 proposto da:

AGORA’ S.R.L. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2819/27/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che Agorà s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società, contro un avviso di accertamento IRES, IRPEF e IVA, relativo agli anni 2007-2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che le dichiarazioni dei terzi, con l’allegazione di due preliminari di vendita e del rogito notarile, avrebbero assunto a pieno titolo il valore di prova in concorrenza con altri elementi desumibili dai rogiti e dai PVC della GdF, sia pure relativamente al solo anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 1 e 2, art. 2697 c.c., art. 2727c.c., art. 2729 c.c., comma 1 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe ritenuto erroneamente legittima la pretesa tributaria, sulla base di dichiarazioni di terzi, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, per violazione della L. n. 53 del 1994, art. 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2;

che l’eccezione preliminare è infondata, posto che l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, compresa quella del ricorso per cassazione (Sez. 6-1, n. 20468 del 12/10/2015; Sez. 3, n. 21414 del 10/10/2014); che il motivo dedotto dalla ricorrente è infondato, giacchè nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento (Sez. 5, n. 16711 del 09/08/2016; Sez. 5, n. 9876 del 05/05/2011);

che, nella specie, la CTR ha fondato il suo convincimento su un preliminare, “riveduto e corretto, nel quale risulta un prezzo inferiore, poi riportato nel rogito notarile, e le modalità di pagamento difformi rispetto a quelle risultanti dall’atto sostituito” nonchè sui riscontri delle dichiarazioni rese da terzi nonchè i valori dei mutui superiori ai prezzi dichiarati, le modalità di pagamento adottate, le date e gli importi versati; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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